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Pubblico Impiego. Legittima la trattenuta sul Tfr e la tassazione del compenso ferie non godute. La Sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/02/2019 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

La trattenuta del 2,5% che l’Inps opera sul TFR dei dipendenti pubblici legittima così come vanno tassati i compensi per ferie non godute.

A darne sentenza il Tribunale del lavoro di Modena, in risposta ad un ricorso pilota di un gruppo di insegnanti.

Una decisione destinata a fare giurisprudenza nell’ambito della pubblica amministrazione, dopo la decisione della Consulta nel novembre 2018.

 

La tassazione del Tfr e la decisione della Consulta

La Consulta con la sentenza n.213 di ieri del 22 novembre 2018 legittima la tassazione del TFR.

 

 Con la legge 448 del 1998, i dipendenti pubblici sono passati dal regine di TFS al regime di TFR, ovvero, per i dipendenti assunti pubblici:

  • A tempo indeterminato prima del 1°Gennaio 2001 veniva corrisposto il TFS
  • A tempo indeterminato dopo il 1° Gennaio 2001 viene corrisposto il TFR, allo stesso modo per i dipendenti assunti a tempo determinato dopo il 30 maggio 2000.

Nel fissare le regole del passaggio, il dpcm 20/12/1999 aveva soppresso il contributo di 2,5 % pagato dai lavoratori per finanziare la buonuscita, ma al contempo aveva disposto la riduzione della retribuzione lorda mensile pari al contributo soppresso.

Attualmente quindi, sull’80% della retribuzione lorda mensile del dipendente viene attuato un prelievo forzoso del 2,5%.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 244 del 2014, aveva rilevato l’illegittimità del prelievo, e da qui partiti i ricorsi al fine di recuperare le somme di denaro sottratte illegittimamente.

La Consulta, con la sentenza 213, stabilisce come la questione della legittimità sia infondata.

Secondo quanto emanato, il prelievo forzoso del 2,5% sulla retribuzione lorda del dipendente ripristina il principio di parità di trattamento tra i dipendenti assunti prima e dopo il 2001, ovvero prima e dopo il passaggio dal regime di TFS a quello di TFR.

Inoltre, il prelievo sulla retribuzione lorda mensile è preordinato a confermare gli oneri connessi all’introduzione del TFR e, risponde all’esigenza di apportare indispensabili adeguamenti della struttura retributiva e contributiva del personale che transita al regime TFR, al fine di salvaguardare l’invarianza della retribuzione netta.

 

Il tribunale del Lavoro di Modena conferma quanto stabilito dalla Consulta e stabilisce come vadano tassati anche i compensi per ferie non godute.

Secondo il Tribunale una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione, dal mancato godimento delle ferie deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta ex artt. 1463 e 2037 c.c. la corresponsione del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. Se così è, conclude il giudice, l’indennità sostitutiva delle ferie non ha natura risarcitoria ma retributiva e, come tale, è assoggettata all’IRPEF. E infatti: “è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte – vi si legge – che i compensi per ferie non godute hanno natura retributiva e quindi sono soggetti a tassazione IRPEF”.

 

da il Gazzettino di Modena

 

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