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Infermieri. 21mila euro di multa ad Asl e Direttore Generale. Non avevano concesso il riposo settimanale ai dipendenti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/02/2019 vai ai commenti

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La Cassazione Sez. Lav. con la sentenza del 6 febbraio 2019, n. 3469, conferma la condanna di una Asl e del Direttore Generale della stessa per non aver permesso la fruizione da parte dei dipendenti del riposo settimanale di 24 ore.

Alla Cassazione avevano fatto ricorso la Asl ed il Direttore Generale della stessa dopo che il Tribunale di Vercelli aveva confermato l 'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro, con la quale gli stessi erano stati condannati al pagamento in solido di una sanzione amministrativa irrogata per la mancata concessione di riposi settimanali ad alcuni lavoratori, per l'ammontare di Euro 21.445.

La Asl ed il Direttore Generale si erano resi responsabili della mancata fruizione del riposo settimanale di 24 ore continuative da parte di 27 dipendenti tra infermieri e tecnici di radiologia per un totale di 102 giornate lavorative nel periodo che va dal 1°gennaio 2005 al 30 giugno 2007.

La mancata concessione del riposo viola l’articolo 9 del dlgs 66 del 2003.

Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 - Orario di lavoro

Articolo 9
Riposi settimanali.

  1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo 7.
    2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1 :
    a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire , tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
    b) le attività caratterizzate da periodi lavoro frazionati durante la giornata;
    c) per il personale che lavora nel settore dei trasposti ferroviari: le attività discontinue; il servizio prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario;
    d) i contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
    3. Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
    a) operazioni industriali per le quali si abbia l' uso di forni a combustione o a energia elettrica per l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione ed operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento di energia elettrica ed operazioni collegate;
    b) attività industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento continuativo per ragioni tecniche;
    c) industrie stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime di facile deperimento ed il cui periodo di lavorazione si svolge in non più di 3 mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso complessivo di lavorazione superiore a 3 mesi;
    d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ed esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità;
    e) attività che richiedano l'impiego di impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta tecnologia;
    f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n. 370;
    g) attività indicate agli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

 

 

da Sentenzeweb