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Nursing Up, Cisl, Uil e Fials chiedono la “schedatura” degli infermieri: scovare i coordinatori senza diploma di maturità.

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La Redazione
Pubblicato il: 14/02/2019 vai ai commenti

AttualitàContratto NazionaleLombardia

 

Di Salvatore Lo Presti

 

Mappare le risorse umane, schedare tutti i professionisti sanitari della ASST di Santi Paolo e Carlo di Milano.

E’ questo il contenuto, a dir poco scandaloso, di una lettera inviata da Cisl, Uil, Ugl, Fials e Nursing Up, ai vertici della suddetta ASST, pervenuta in Redazione.

 

Scopo della schedatura? Verificare che i Coordinatori infermieristici siano in possesso del master di I livello in management e coordinamento delle professioni sanitarie e che i coordinatori in possesso dell’equipollenza abbiano conseguito il diploma di maturità, requisito a detta loro, per accedere ai master di I livello.

 

Ebbene, ci ritroviamo di fronte all’ennesima dimostrazione che questi Sindacati, o ignorano del tutto la normativa vigente o, peggio ancora, come al solito, approfittano di chi ignora per infliggere ancora un colpo agli infermieri.

Per dimostrare questo, abbiamo chiesto al Dott. Inf. Salvatore Lo Presti, Responsabile Ecp NurSind e Coordinatore master infermieristici dell’Università Telematica Pegaso di illustrarci la normativa.

 

Risposta:

Partiamo dalla prima considerazione, gli infermieri come gli appartenenti alle altre professioni sanitarie, che abbiano conseguito il diploma del vecchio ordinamento, hanno ottenuto tramite la legge 42/99, l’equipollenza al Diploma di Laurea sia per lo svolgimento dell’attività professionale, sia per l’accesso alla formazione post base.

 

Legge 42 del 99 articolo 4:

(Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni)

 

Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e

successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività

professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato

articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

 

Quindi coloro che non sono in possesso del diploma di laurea sono equipollenti, questo ha influenza sui requisiti per accedere al Coordinamento?

 

No. Il CCNL comparto Sanità 2016-2018 con l’art. 16 sostituisce l’indennità di coordinamento in incarico di funzione ma lascia invariati i requisiti (art. 16 comma 4) ovvero il master in Management o per le funzioni di coordinamento o il certificato di abilitazione a funzioni direttive.

 

Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione per il personale del ruolo sanitario e dei profili di collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior

4. La funzione di coordinamento prevista dalla Legge n. 43 del 2006 è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità acquisite.

 

Per l’esercizio della sola funzione di coordinamento, è necessario il possesso dei

requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006.

Il requisito richiesto per il conferimento degli ulteriori incarichi di organizzazione è il possesso di almeno cinque anni di esperienza professionale nella categoria D.

La laurea magistrale specialistica rappresenta un elemento di valorizzazione ai fini dell’affidamento degli incarichi di maggiore complessità.

6. L’incarico professionale, in attuazione del dettato di cui all’articolo 6 della Legge n. 43/06 nonché di quanto contenuto nei decreti istitutivi dei profili professionali ex terzo comma dell’art.6 del D.Lgs. n. 502/92 può essere di “professionista specialista” o di “professionista esperto”. Nell’ambito delle specifiche aree di intervento delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione di ostetrica e in relazione alle istituende aree di formazione complementare post diploma, sono istituiti incarichi professionali per l’esercizio di

compiti derivanti dalla specifica organizzazione delle funzioni delle predette aree

prevista nell’organizzazione aziendale. Tali compiti sono aggiuntivi e/o

maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative

competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.

 

I sindacati, Cisl, Uil, Ugl, Fials e Nursing Up, nel volantino richiedono la verifica del possesso del diploma di maturità: ma nella normativa da lei evidenziata non vi è nessuna menzione, come mai?

 

In merito alla questione del conseguimento del diploma di maturità come requisito fondamentale per poter accedere al Master in Coordinamento, a dire di questi sindacati, ricordiamo che la normativa attuale richiede per poter conseguire un master il possesso di un diploma di laurea, triennale o magistrale, o titolo equipollente, e questo ne assorbe il precedente in coloro (vecchio ordinamento) che non lo avevano conseguito.

Difatti il Ministero dell’Istruzione dell’Università e Ricerca, rispose una domanda presentata da un’azienda sanitaria in merito alla questione diploma di maturità, in data 19 gennaio 2012, con la seguente:

In relazione alla Legge n1 del 2002 consente l’iscrizione all’Università per il conseguimento delle lauree specialistiche, dei Master e di altri corsi di formazione post base ai possessori di diplomi abilitanti alle professioni sanitarie o titoli resi equipollenti al fine dell’esercizio professionale ex legge 42 del 99.

Pertanto, se l’interessato possiede un titolo di infermiere pre-esistente reso equipollente al corrispondente Diploma Universitario, che non contempla l’aver conseguito il diploma di maturità, si ritiene possa validamente conseguire anche il Master specifico per il Coordinamento delle professioni sanitarie ex legge 43 del 2006.