Iscriviti alla newsletter

Ferie. No alla perdita automatica se non sono state richieste. La decisione della Corte Europea

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/02/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Un lavoratore non può perdere automaticamente i diritti alle ferie annuali retribuite maturati perché non ha chiesto ferie.

Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza 6 novembre 2018, C-684/16 indicando che se l'azienda dimostra che il lavoratore, deliberatamente e con piena consapevolezza, si è astenuto dal fruire delle proprie ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, il diritto dell'Unione non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla mancanza di un'indennità finanziaria.

La disposizione nazionale in base alla quale: “…se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un’informazione adeguata da parte di quest’ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un’indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro”, contrasta con la normativa europea (art. 7, Direttiva 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, e art. 31, paragr. 2, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea).

Così, si è pronunciata la Corte di Giustizia UE (6 novembre 2018, C-684/16) in relazione al rifiuto di versare un’indennità per ferie annuali retribuite non godute alla data di cessazione del rapporto di lavoro di un prestatore che, nel corso di tale rapporto, non aveva chiesto di fruire del periodo feriale.

La Corte, nello specifico, precisa che:

subordinare la fruizione delle ferie annuali retribuite non godute alla condizione che il lavoratore abbia chiesto, durante il periodo di riferimento, di esercitare detto diritto è contrario all’art. 7 cit., ovvero la mancata richiesta tempestiva delle ferie non estingue il relativo diritto. Il lavoratore, infatti, va “considerato la parte debole nel rapporto di lavoro, cosicché è necessario impedire al datore di lavoro di disporre della facoltà di imporgli una restrizione dei suoi diritti.

  • il diritto alle ferie annuali retribuite costituisce un principio essenziale del diritto sociale dell’Unione. Tale principio comprende altresì il diritto, intrinsecamente collegato al primo, a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
  • dalla richiamata normativa europea discende che il diritto alle ferie annuali retribuite e, quindi, quello all’indennità finanziaria non possano estinguersi a causa del decesso del lavoratore, non potendosi condizionare il diritto alle ferie ad un avvenimento fortuito, pregiudicando la sostanza del diritto medesimo.
  • per evitare che, quando il rapporto di lavoro è cessato, il lavoratore non riesca a beneficiare, neppure in forma pecuniaria, del diritto alle ferie, il citato art. 7, Direttiva 2003/88/CE riconosce al lavoratore il diritto a un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti.

 

Solo qualora, il datore non è “in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l’estinzione del diritto a tali ferie; fermo restando che  e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute, violino, rispettivamente, l’art. 7, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 2, della Direttiva 2003/88/CE.

 

Da Studio Cerbone