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Enpapi. Come funziona e perché l’arresto dei vertici potrebbe avere ricadute sugli Infermieri iscritti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/02/2019 vai ai commenti

Attualità

Ieri, senza grande stupore sono stati arrestati per corruzione il Presidente ed il Direttore Generale dell’Enpapi, rispettivamente Mario Schiavon e Marco Bernardin, già indagati a dicembre 2018 per corruzione, ed oggi tratti in arresto per aver percepito tangenti per circa 50 milioni di euro a titolo di compensi per consulenze professionali.

Ancora da accertare se come si ipotizzava i fondi degli infermieri  fossero stati investiti in operazioni rischiose per stipulare contratti con società in cambio di vantaggi economici.

Adesso che la bufera ha travolto i vertici, gli infermieri riscuoteranno mai la pensione?

Ed i loro soldi investiti in operazioni poco chiare che fine hanno fatto?

 

L'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza della Professione Infermieristica, Enpapi, inizialmente denominato “Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza in favore di IPASVI”, è stato istituito il 24 marzo 1998 con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, emanato di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi del Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

L’Ente ha la finalità di assicurare la tutela previdenziale e la protezione assistenziale in favore degli infermieri libero professionisti.

Con l’emendamento approvato all'articolo 4 della legge 135 del sette agosto pubblicata sulla G.U. n. 189 del 14 agosto, nasca la Gestione Separata, per tutti quegli infermieri che hanno dei contratti di collaborazione con le strutture sanitarie. E quindi non sono né dipendenti stabili né liberi professionisti in pianta stabile.

 

La Cassa di previdenza degli infermieri liberi professionisti (ENPAPI) si alimenta con tre tipi di contribuzione.

Contributo soggettivo
E’ stabilito in misura pari al 16% (per l’anno 2018) del reddito professionale netto prodotto nell’anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell’Irpef, entro un determinato massimale, rivalutato annualmente in relazione alle variazioni Istat dell’indice generale dei prezzi al consumo (pari per l’anno 2018 a 101.427 euro). E’ comunque dovuto un importo minimo di 1.600,00 euro (anno 2018).

A seguito delle recenti modifiche al Regolamento di Previdenza, la percentuale di contributo soggettivo da versare annualmente crescerà progressivamente, di un punto percentuale ogni anno, fino ad arrivare al 16% del reddito professionale netto. L’incremento interesserà anche la misura della contribuzione minima soggettiva, che, nei prossimi quattro anni, arriverà fino a complessivi € 1.600,00. 

Oltre al contributo soggettivo obbligatorio del 16%, è concessa la facoltà di avvalersi di una maggiore aliquota contributiva variabile prescelta dal 16% al 23% del reddito professionale netto.

Sono esonerati dal versamento del contributo minimo i professionisti altresì titolari di rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, purché disposto con orario superiore alla metà del tempo pieno. Per coloro che svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente, con contratti di lavoro a tempo parziale e prestazioni rese con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, il contributo minimo è ridotto nella misura del 50%.

E' inoltre prevista la riduzione del contributo minimo (50%), per gli iscritti che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto della prima iscrizione all’Ente e per i titolari di partita IVA, nei primi 4 anni di iscrizione.

Contributo integrativo (ripetibile nei confronti dei clienti)

calcolato come una maggiorazione percentuale, nella misura del 4% (2%, più maggiorazione di un ulteriore 2%) lordi che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività infermieristica libero-professionale, (anche se esenti da Iva), con un minimo di Euro 150,00.La maggiorazione (ulteriore 2%), a partire dal 2012 viene utilizzata per l’incremento annuale del montante contributivo individuale; Restano escluse, su indicazione dei Ministeri Vigilanti, le Pubbliche Amministrazioni, nei cui confronti la misura del contributo integrativo riscossa dall’iscritto resta fissata al 2% (non viene pertanto richiesta la maggiorazione del 2% destinata ai montanti).

Contributo di maternità
Il contributo di maternità è dovuto da tutti gli iscritti all’Ente ed è destinato alla copertura delle indennità di maternità erogate a favore delle libere professioniste iscritte nei termini e con le modalità previste dal D.Lgs 26 marzo 2001 n. 151. L’importo del contributo di maternità dovuto è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione e per l’anno 2018 risulta pari a 75 euro.

I trattamenti pensionistici

  • Il diritto alle prestazioni pensionistiche è subordinato alle condizioni che in via generale sono il verificarsi dell'evento protetto (ad esempio il compimento di una determinata età) e il possesso da parte dell'assicurato di determinati requisiti contributivi e assicurativi.
  • Pensione di vecchiaia
    La pensione di vecchiaia si ottiene con le seguenti due alternative:
  • età di 65 anni sia per gli uomini e che per le donne con almeno 5 anni di contribuzione;
    2. età di 57 anni con almeno 40 anni di contribuzione.
  • Pensione di inabilità
    Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.
    E' richiesto il riconoscimento dello stato di inabilità totale (100%) e la cessazione dell’attività libero professionale (cancellazione dal Collegio).
  • Pensione di invalidità
    Spetta a qualsiasi età, con un minimo di 5 anni di contributi dei quali almeno 3 versati nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda.
    E' richiesto il riconoscimento dello stato di invalidità che riduce a meno di 1/3 la capacità all’esercizio della professione.
    La pensione d’invalidità è ridotta proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per attività lavorativa. In altri termini, all’invalido che continua a svolgere attività lavorativa e realizza una somma superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS, l’assegno viene ridotto del 25%. Se il reddito supera 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo INPS riduzione sale al 50%.
  • Pensione ai superstiti
    Il diritto alla pensione in favore dei superstiti sorge in caso di decesso del pensionato oppure del lavoratore in attività, a condizione che quest'ultimo, al momento del decesso, possa far valere 5 anni di contribuzione di cui almeno 3 versati nel quinquennio precedente la data della morte.

Per i collaboratori coordinati e continuativi la Gestione Separata dell'ENPAPI eroga:

  • indennità di maternità e paternità;
  • indennità per congedo parentale;
  • assegno per il nucleo familiare;
  • indennità di malattia e di degenza ospedaliera.

 

Contribuzione

L'onere della contribuzione è ripartito per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico dell’Infermiere.

L’aliquota da applicare differisce a seconda che il collaboratore sia iscritto o meno ad altre forme di previdenza obbligatoria.

Per i collaboratori l’aliquota contributiva per l’anno 2015 è pari al 30,00% (IVS)+ 0,72% (maternità, congedo parentale, ANF, malattia e degenza ospedaliera), per coloro che sono contestualmente titolari di altra posizione assicurativa l’aliquota è pari al 28,50%.

I committenti sono tenuti ad inviare la denuncia contributiva mediante la procedura DARC e ad effettuare il versamento della contribuzione complessivamente dovuta, anche per la quota a carico del collaboratore.

 

Da Pensioni e Lavoro