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Infermieri. Ostetriche e Tecnici di radiologia potranno iscriversi all’albo dei CTU anche senza laurea magistrale.

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 25/02/2019

Attualità

Il prossimo 12 marzo la Federazione degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) e la Federazione degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (FNO TSRM PSTRP) firmeranno l’Accordo con il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, Legge 8 marzo 2017, n. 24.

Lo stesso accordo era stato sottoscritto dalla FNOPI e dal CSM il 20 settembre del 2018, trascinando con sé non poche polemiche, dato che tra i requisiti per poter accedere all’iscrizione all’albo dei CTU, vi era tra i principali, l’aver conseguito la laurea magistrale mentre, escludeva del tutto il possesso del master di I livello in Infermieristica forense.

Lo stesso a breve verrà sottoscritto dalla FNOPO TSRM e PSTRP, ma nella bozza del protocollo, per le professioni sanitarie afferenti ai suddetti ordini, ovvero Ostetriche, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche e della Riabilitazione e della Prevenzione, non vi è traccia del possesso della Laurea Magistrale tra i requisiti principali per potersi iscrivere nell’albo dei CTU.

 

Analizziamo i due protocolli in merito ai requisiti richiesti:

 

Infermieri:

primari:

  • laurea magistrale in scienze infermieristiche
  • esercizio della professione da non meno di 10 anni
  • assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e di qualsiasi procedimento disciplinare in corso
  • regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

 

Secondari, curriculum formativo post-universitario che indichi:

  • corsi di livello universitario o assimilato
  • corsi di aggiornamento per il circuito ECM ed eventuali attività di docenza
  • posizioni ricoperte e le attività svolte durante la carriera
  • attività di ricerca, pubblicazioni e iscrizione a società scientifiche
  • riconoscimenti accademici o professionali o altri elementi che dimostrino l’elevata qualificazione
  • abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione
  • attestazione della conoscenza del processo telematico.

 

Ostetriche, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche e della Riabilitazione e della Prevenzione:

 

Gli elementi di valutazione primari consistono:

a) nell’esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al

conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;

b) nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di

qualsiasi procedimento disciplinare in corso;

c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.

 

Gli elementi di valutazione secondari consistono:

a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i

corsi di livello universitario o assimilato, in particolare gli eventuali titoli di

specializzazione ai sensi dell’art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, sia i corsi di

aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di

docenza;

b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni

ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli

svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività

praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);

c) nell’eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e

pubblicazioni, oltre all’iscrizione a società scientifiche;

d) nell’eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri

elementi che possono connotare l’elevata qualificazione del professionista;

e) nell’eventuale possesso dell’abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione

e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai

procedimenti civili, dall’art. 8, l. 24/2017.

 

Perché questa disparità?

Fermo restando che non vi è nessuna attinenza tra il possesso della laurea magistrale e le competenze richieste per poter ricoprire il ruolo di Consulente tecnico d’ufficio nei tribunali, e che come titolo richiesto sarebbe stato indicativo il conseguimento del master in I livello in infermieristica Legale e forense, ma perché tra professioni simili, si firmano accordi diversi e penalizzanti per gli Infermieri?