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Ferie solidali. La storia di “Loi Mathys” e della solidarietà francese. Ecco da dove nascono e cosa sono

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/03/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Le ferie solidali, introdotte con l’articolo 24 del Decreto Legislativo n.151/2015 emanato in attuazione della Legge n. 183/2014 (Jobs Act), si ispirano alla legge francese 2014-459 del 9 maggio 2014, comunemente nota come “Loi Mathys”, Loi è il nome di un ragazzo gravemente ammalato che non poteva essere assistito giornalmente dal padre che aveva esaurito tutte le ferie e i permessi disponibili. I colleghi di lavoro misero a sua disposizione parte delle proprie ferie e dei propri riposi. L'iniziativa, formalizzata in un accordo aziendale, diventò poi una legge che sancì il principio in base al quale i dipendenti possono donare, in modo anonimo, parte delle ferie e dei permessi non fruiti ad altri colleghi di lavoro che ne abbiano necessità per assistere i loro figli malati o bisognosi di cure.

La norma stabilisce che, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Decreto Legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate ad altri lavoratori dipendenti dello stesso datore de lavoro, in modo da consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che, per le particolari condizioni di salute, necessitano di cure costanti da parte dei genitori.
In ogni caso la misura, le condizioni e le modalità per disporre la cessione sono affidate ai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro.
Pertanto deve essere comunque consultato il CCNL applicato dall’azienda.

CCNL comparto sanità 2016-2018

Art. 34
Ferie e riposi solidali

1 Su base volontaria ed a titolo gratuito, il dipendente può cedere, in tutto o in parte, ad altro dipendente della stessa azienda o ente che abbia necessità di prestare assistenza a figli minori che necessitano di cure costanti per particolari condizioni di salute:

a)    le giornate di ferie nella propria disponibilità eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire ai sensi dell’art.10 del D.Lgs.n.66/2003 in materia di ferie; queste ultime sono quantificate in 20 giorni in caso di articolazione dell’orario di lavoro settimanale su cinque giorni e in 24 giorni in caso di articolazione dell’orario settimanale di lavoro su sei giorni;

b)    le quattro giornate di riposo per le festività soppresse di cui all’art. 33, comma 6 (Ferie e recupero festività soppresse).

2. I dipendenti che si trovino nelle condizioni di necessità considerate nel comma 1, possono presentare specifica richiesta all’Azienda o Ente, reiterabile, di utilizzo di ferie e delle giornate di riposo per un una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessità di cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.

3. L’Azienda o Ente ricevuta la richiesta, rende tempestivamente nota a tutto il personale l’esigenza, garantendo l’anonimato del richiedente.

4. I dipendenti che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano per iscritto la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.

5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni verrà effettuata in misura proporzionale tra tutti i lavoratori offerenti.

6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.

7. Il dipendente richiedente può fruire delle giornate cedute solo a seguito dell’avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festività soppresse allo stesso spettanti, nonché dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari e dei riposi compensativi eventualmente maturati.

8. Una volta acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilità del richiedente fino al perdurare delle necessità che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzati nel rispetto delle relative discipline contrattuali.

9. Ove, cessino le condizioni di necessità legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilità degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalità.

10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potrà essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale.

 

Da Inail