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Malattia. Ecco come cambia la visita fiscale ed il rapporto con il datore di lavoro. Le novità dell’Inps

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/04/2019 vai ai commenti

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Con il messaggio numero 1270 del 29-03-2019 , l’ Inps ha reso nota una nuova funzionalità che permetterà ai datori di lavoro di consultare gli esiti delle visite fiscali dei lavoratori a loro carico.

Malattia

Il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile e dunque di farsi trovare nel proprio domicilio, nei giorni e nelle fasce orarie delle visite fiscali. 

Fasce di Reperibilità:

Dipendenti pubblici, 9-13 e 15-18

Dipendenti privati, 10-12 e 17-19.

 

Il lavoratore non può assentarsi durante queste fasce di reperibilità, tranne che in presenza di giustificato motivo.

Giustificati motivi sono:

  • cause di forza maggiore,
  • concomitanza di visite,
  • prestazioni ed accertamenti specialistici che non era possibile effettuare in altri orari per evitare gravi conseguenze per sé o i familiari.

 

Sanzioni amministrative e disciplinari

(Legge n. 638/1983, art. 5, c. 14)

  • Se il lavoratore risulta assente (ingiustificato) alla prima o unica visita, perde il diritto a qualsiasi trattamento economico per 10 giorni. Al dipendente viene quindi applicata una decurtazione dello stipendio pari a 10 giorni.
  • Se il lavoratore risulta assente (ingiustificato) alla seconda visita di controllo, l’Inps interrompe metà del trattamento economico per i giorni successivi al decimo fino al termine della malattia.
  • Se il lavoratore risulta assente (ingiustificato) alla terza o successiva visita medica di controllo, l’indennità viene interrotta, totalmente, dal giorno di questa ulteriore assenza.

 

Con le novità introdotte dall’ Inps il parere del medico legale relativo all’assenza del lavoratore per motivi di malattia, potrà essere consultato online anche da parte del datore di lavoro:

inserendo l’apposito Pin, il datore di lavoro potrà accedere agli esiti delle visite fiscali dei suoi dipendenti. Basta andare sulla sezione “Richiesta visite mediche di controllo” e seguire le indicazioni successive.

Inoltre, il datore di lavoro potrà scaricare il Pdf sul parere sanitario fornito dall’INPS (cliccando sulla sezione “consulta verbale giustificabilità”).

 

  • i datori di lavoro pubblici possono consultare gli esiti delle visite mediche di controllo svolte su richiesta datoriale;
  • le amministrazioni pubbliche, invece, rientranti nell’ambito di applicazione della normativa del Polo unico (D.Lgs n. 75/2017), oltre gli esiti delle visite mediche di controllo disposte dal datore di lavoro, possono consultare anche quelle disposte d’ufficio dall’Istituto Previdenziale stesso.