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Alle lavoratrici in allattamento spetta la pausa pranzo o i buoni pasto? I chiarimenti del Ministero del Lavoro

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 20/04/2019 vai ai commenti

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Le lavoratrici che usufruiscono del riposo per allattamento, normato dall’articolo 39 del dlgs n.151/2001, hanno il diritto alla pausa pranzo e alla conseguente attribuzione del buono pasto, ovvero alla fruizione del servizio mensa?

Art 39
Riposi giornalieri della madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita' produttiva o nelle immediate vicinanze di essa

Direttiva 2/2019 Ministero del Lavoro

Ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore dovrà beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.

L'art. 39 punta a favorire la conciliazione tra la vita professionale e quella familiare, stabilendo nei confronti della lavoratrice madre il diritto ad una o due ore di riposo giornaliero (a seconda della durata della giornata lavorativa) per accudire il figlio, entro il primo anno di età. La norma non specifica la collocazione temporale dei riposi, limitandosi a stabilire che, qualora siano due, essi possano anche essere cumulati.

Detto questo, il Ministero stabilisce che alla lavoratrice in allattamento non spetta la pausa pranzo o in sostituzione i buoni pasto: "il diritto al buono pasto sorge per il dipendente solo nell'ipotesi di attività lavorativa effettiva dopo la pausa stessa".

Da ultimo, il Ministero fa presente che ad analoghe conclusioni è giunta anche l'Agenzia delle Entrate che ha fornito, in data 21 gennaio 2013, istruzioni ai fini della concessione del buono pasto ai propri dipendenti, individuando come presupposti imprescindibile effettuazione della pausa e la prosecuzione dell'attività lavorativa dopo la stessa.