Iscriviti alla newsletter

Infermieri. Periodo di prova. Si può essere esonerati? Cosa prevede il Contratto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/05/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Una recente sentenza della Cassazione, la 1499/2019 DEL 06/05/2019 ha preso in esame le norme che regolamentano il Periodo di Prova, accogliendo il ricorso di un’infermiera che era stata esclusa dal colloquio di accesso alle procedure di mobilità per “periodo di prova non completato”, riammettendola.

Vediamo quindi l’articolo del contratto che regolamenta il Periodo di Prova ed i casi di esonero dallo stesso.

Art. 25
Periodo di prova

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita in 6 mesi per la categoria D.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Sospensione del periodo di prova (comma 3 e 4)

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di servizio si applica l’art. 44.

Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3 sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.

 

Licenziamento (comma 5)

Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.

Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato.

  • Il lavoratore che viene licenziato durante o alla fine del periodo di prova per il mancato superamento di questa, perché ritenuto inidoneo alle mansioni affidategli, ha diritto alla NASPI, indennità mensile di disoccupazione, a patto che abbia raggiunto le 30 giornate lavorative e le 13 settimane contributive.

 

  • La Naspi spetta anche al lavoratore che rassegna le dimissioni per giusta causa. Se il dipendente si dimette per ragioni personali, che esulano il rapporto di lavoro, non ha diritto all’indennità.

Comma 8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa).

11. Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

Esonero dal periodo di prova (comma 12 e 13)

Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista.

Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbliche.

 

  1. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 24, comma 5, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.

 

articoli correlati:

Infermiere escluse dalla mobilità. NurSind Catania vince i ricorsi. Ecco le sentenze che faranno da apripista: periodo di prova ed idoneità fisica

 

ph credit: dal web