Iscriviti alla newsletter

Mobbing. Il datore di lavoro ha il dovere di intervenire sulla causa del disagio psichico causato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/06/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Se il lavoro ingenera un malessere psichico, il datore di lavoro accusato di mobbing, deve intervenire sulla causa di disagio.

A stabilirlo la Cassazione con la sentenza n. 15159 del 4 giugno.

I fatti

La Corte di Appello di Ancona aveva rigettato la richiesta di risarcimento per comportamenti datoriale persecutori e mobbing avanzata dal dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, impiegato per oltre dieci anni come funzionario tributario.

La richiesta risarcitoria era stata rigettata, in quanto il giudice pur dando atto al dipendente di essersi trovato in una situazione di disagio per un periodo lungo e per un gradiente intenso, non era stata presa in considerazione “l’efficienza lavorativa” dello stesso rispetto ad un datore di lavoro che doveva intendersi non come superiore gerarchico, ma come collettività.

Inoltre, secondo il giudice territoriale infatti sebbene fosse «evidente, quanto meno nel periodo finale della vicenda, la causa lavorativa dell'affezione», ciò «non ingenerava un obbligo giuridico, in capo al datore di lavoro, di adottare le misure necessarie per interrompere e disinnescare il rapporto causale tra malessere lavorativo e malattia conseguente, non essendo agevole, e forse neppure possibile organizzare un intervento efficace».

Si doveva infatti dare per acquisito (come «nozione di fatto» non necessitante dunque di prova, ex articolo115 c.p.c) che «la malattia psichica si manifesta proprio con la incapacità di percepire l'effettiva realtà dei rapporti interpersonali, addebitando ad essi effetti che non sono veramente collegati casualmente». Il dipendente dunque avrebbe offerto una «versione prettamente narcisistica della sua attività lavorativa attribuendo al contesto lavorativo, ed agli "altri" tutta la responsabilità delle sue delusioni».

 

La decisione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ribalta la decisione della Corte di Appello di Ancona. Con riguardo ai comportamenti di un soggetto affetto da una generica patologia psichica, infatti, non esiste alcun «fatto notorio» che può essere dato per acquisito e da cui possono desumersi determinate conseguenze. 

Quanto dunque sostenuto dalla Corte territoriale, ovvero che «vi sia un nesso addirittura notorio, tra una generica "malattia psichica" e la capacità di affrontare le relazioni interpersonali, al punto di ingenerare un'impossibilità datoriale di porre rimedio allo scaturire dal lavoro di un danno per il lavoratore interessato è una affermazione non riportabile ad una regola o fatto comune e che andrebbe approfondita tramite l’intervento di un ctu.

Le conseguenze interpersonali o socio relazionali delle malattie psichiche appartengono, allo stato, al patrimonio tipico delle conoscenze e degli apprezzamenti scientifici dell'ambito specialistico medico-legale e psichiatrico, palesemente non surrogabile da valutazioni, consequenzialmente sommarie e grossolane.

Conclude la Corte: risulta viziato il ragionamento attraverso cui la sentenza impugnata ha escluso la responsabilità datoriale «per impossibilità di impedire l'evento (ovverosia il danno consequenziale alle condizioni lavorative)».

 

da Quotidiano del Diritto