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Riposi per allattamento e diritto alla pausa pranzo. Il parere del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/06/2019 vai ai commenti

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L’ ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha posto un quesito al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, in merito alla possibilità per le lavoratrici che beneficiano dei riposi per allattamento di usufruire della pausa pranzo e al conseguente diritto di ottenere il buono pasto o di fruire del servizio mensa.

Articolo 39 del D.Lgs 151/2001, riposi per la madre

1. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.

2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.

3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm

 

La risposta del Ministero

Considerando che, la pausa pranzo viene definita come un “intervallo”, si esclude che una presenza effettiva della lavoratrice nella sede di lavoro pari a 5 ore e 12 minuti dia diritto alla c.d. pausa pranzo e, conseguentemente non si potrà procedere alla decurtazione della stessa (30 minuti) dal totale delle ore effettivamente lavorate dalla lavoratrice.

La risposta del ministero considera, preliminarmente, la fruizione delle pause di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 66/2003, “qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo”.
Le due disposizioni richiamate, D.Lgs 66/2003 e D.Lgs 151/2001, tutelano aspetti distinti:
L’articolo 39 del D.Lgs 151/2001 stabilisce il dirittodella lavoratrice madre, di potersi occupare del proprio figlio utilizzando appunto i permessi per allattamento.
L’articolo 8 del D.Lgs 66/2003 stabilisce, un diritto più generale, quello  del lavoratore ad un intervallo per il recupero delle energie psico fisiche, durante il quale è possibile consumare il pasto.

 

Da SuperabileInail