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Infermiere Esperto, Specialista e Coordinatori. Salvaguardia economica e professionale .La proposta NurSind

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 21/06/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Salvaguardare gli infermieri che hanno incarichi di funzione e che sono stati pesantemente penalizzati dall’ultimo CCNL comparto sanità, è quanto previsto da NurSind nella sua innovativa proposta.

Dedichiamo questa ultima sezione degli articoli dedicati alla Proposta NurSind per una nuova revisione contrattuale, alla ridefinizione degli articoli riguardanti gli “incarichi di funzione”, previsti dal CCNL 2016/2018 al Capo II dall’articolo 14 all’articolo 23.

Quanto previsto dal Contratto ha lasciato con l’amaro in bocca i Coordinatori e quanti hanno un incarico di funzione, in quanto le norme in esso contenute comportano:

  • Demansionamento
  • Declassamento
  • Retrocessione
  • Perdita economica

Un contratto penalizzante e giustizialista, che esclude i coordinatori dagli incarichi organizzativi più complessi.

Il CCNL infatti pone due problemi ai quali porre rimedio:

  • Salvaguardare il percorso svolto (economico)
  • Il mantenimento delle competenze clinico-assistenziali

Con il Contratto 2016/2018 gli incarichi di funzione sono a termine (Art 19 comma 2):

  • l’azienda ne determina la durata tra un minimo di 3 anni ad un massimo di 5 anni. Gli incarichi di funzione possono essere valutati previa valutazione positiva, per una durata massima di 10 anni. Allo scadere dell’incarico (Art 19 comma 7) il dipendente viene restituito alla funzione del profilo di appartenenza con corresponsione del relativo trattamento economico.

 

Cosa propone NurSind in breve:

  • Mantenere l’indennità minima (1.678.48 euro) o la metà del valore attribuito
  • Ricollocazione. Incarico di funzione trasversale

Sono due manovre di salvaguardia del professionista che, una volta finito l’incarico non ritornerà al profilo di appartenenza, ma potrà essere ricollocato con un incarico trasversale mantenendo l’indennità economica.

Una soluzione quella del NurSind che tutela il professionista, il percorso svolto, le competenze e l’esperienza acquisite negli anni, sia dal punto di vista professionale che economico.

 

 La proposta Completa

 

Art. Incarichi di funzione

1. Sono istituiti, nei ruoli sanitario i seguenti incarichi di funzione: - Incarico di organizzazione; - Incarico professionale; - Incarico funzione trasversale. Gli specifici contenuti e requisiti dei suddetti incarichi, in relazione ai diversi ruoli di appartenenza, sono quelli descritti negli articoli seguenti.

2. Gli incarichi richiedono lo svolgimento di attività connesse al sistema di abilitazione all’esercizio professionale, declinato nella specifica area, tenendo conto, in particolare delle attività legate alla presa in carico e alla continuità assistenziale.

3. Le Aziende ed Enti provvederanno a definire il sistema degli incarichi in conformità a quanto previsto nella presente sezione contrattuale.

 

Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativi per il personale del ruolo sanitario

1. Per il personale del ruolo sanitario e gli incarichi di funzione organizzativi sono declinati secondo i criteri e i requisiti definiti nei commi seguenti.

2. L’incarico di organizzazione comporta l’assunzione di specifiche responsabilità nella gestione dei processi assistenziali e formativi connessi all'esercizio della funzione sanitaria e sociosanitaria. L’incarico di organizzazione è caratterizzato, prioritariamente, dalla gestione delle risorse umane.

3. L’incarico di organizzazione va graduato secondo i criteri di complessità definiti dalla regolamentazione di ogni singola Azienda o Ente e può essere con funzione di coordinamento e con funzione di posizione organizzativa.

4. Per l’esercizio dell’incarico con funzione di coordinamento e per l’incarico con funzione di posizione organizzativa è necessario il possesso dei requisiti di cui all’art. 6, comma 4 e 5 della legge n. 43/2006 fatto salvo quanto previsto al comma successivo.

5. Per gli incarichi di posizione organizzativa, di cui al comma 3, superiori a 10.000 euro annui è necessario il requisito della laurea magistrale in scienze infermieristiche e ostetriche.

6. Gli incarichi di organizzazione di cui al comma 3, relativi all’unità di appartenenza, sono sovraordinati agli incarichi di “professionista specialista” e di “professionista esperto”.

 

Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionali per il personale del ruolo sanitario

1. Gli incarichi professionali sono di due tipologie: professionista specialista e professionista esperto.

2. Entrambi gli incarichi valorizzano il percorso formativo ed esperienziale del professionista nelle aree indicate dal presente CCNL e integrabili nella contrattazione decentrata e sono caratterizzati dagli elementi organizzativi e professionali della presa in carico e della continuità assistenziale.

3. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06 per le aree indicate dal presente CCNL.

Il Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni stabilirà le equipollenze per i titoli afferenti alle aree del presente CCNL precedentemente rilasciati dalle Università degli Studi.

4. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista esperto” è costituito dall’aver acquisito, competenze avanzate, tramite percorsi formativi complementari universitari, regionali e/o aziendali certificati. La durata dei corsi per professionista esperto e la relativa suddivisione tra la parte teorica e pratica sono definiti dalla Conferenza Stato-Regioni, sentito il MIIUR le Federazioni nazionali ti Ordini delle professioni interessate.

5. Tutti gli incarichi possono essere conferiti solo al personale in regola con l’assolvimento dei crediti ECM nel triennio.

6. In sede di prima applicazione è costituito, presso l’Aran l’Osservatorio delle professioni sanitarie con il compito di censire e monitorare le competenze avanzate e specialistiche. L’osservatorio è un organismo paritetico composto da rappresentanti Aran, regionali, ministeriali, degli Ordini professionali e delle organizzazioni sindacali rappresentative al dichiarato fine di omogeneizzare il sistema delle competenze su base nazionale.

Istituzione degli incarichi di funzione trasversale

1. E’ istituto l’incarico di funzione di funzione trasversale. L’incarico comporta l’assunzione di specifiche responsabilità con attività dedicata ai processi formativi, di tutoraggio, di controllo della qualità, di innovazione e ricerca, di risk manager e di bed manager.

2. Sono richiesti specifici requisiti formativi ed esperienziali nelle materie soggette di incarico.

3. L’incarico normalmente prevede lo svolgimento di una delle attività dedicate. In relazione alle esigenze aziendali e alle risorse umane presenti in azienda e può essere conferito anche per più di una delle materie indicate.

4. La regolamentazione dell’incarico di funzione trasversale ha la stessa regolamentazione degli incarichi di funzione professionale e organizzativo.

5. In relazione al comma 9 dell’articolo precedente viene conferito automaticamente l’incarico di funzione trasversale qualora si verifichino le condizioni ivi indicate. L’eventuale processo formativo di riorientamento professionale è a carico dell’azienda.