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Infermieri. Permessi per motivi personali. Concessione, part time e lavoro straordinario. I chiarimenti dell’Aran

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 04/07/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

I dipendenti devono motivare le ragioni poste a base della richiesta di permessi per motivi personali o familiari ed i dirigenti possono negarne la fruizione per esigenze di servizio, mentre non devono valutare la giustificatezza delle ragioni addotte.

Sono queste gli ultimi Orientamenti dell’Aran in merito ai Permessi per motivi personali e/o familiari, normati dall’articolo 37 del CCNL 2016/2018.

 

Art 37

Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari

  1. Al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.
  2. I permessi orari retribuiti del comma 1:

a)   non riducono le ferie;

b)   non sono fruibili per frazione di ora;

c)    sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio;

d)   non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore;

e)   possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell’intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore dei permessi a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari alle ore di cui all’art. 27 comma 10 (Orario di lavoro);

f)    sono compatibili con la fruizione nel corso dell’anno solare dei permessi giornalieri previsti dalla legge o dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro;

  1. Il trattamento economico dei permessi orari del presente articolo è pari all’intera retribuzione esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedono lo svolgimento della prestazione lavorativa.

4.In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale si procede al riproporzionamento delle ore di permesso di cui al comma 1.

 

 

 

L’Aran evidenzia che, a differenza delle precedenti previsioni contrattuali, il nuovo testo non richiede più che vi sia l’obbligo di “documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso”. Il superamento di tale vincolo non produce come conseguenza che sia venuto meno l’obbligo di indicare le motivazioni che sono alla base della richiesta “in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso”. Per cui non è sufficiente una motivazione della richiesta basata sulla mera indicazione dei particolari motivi personali o familiari.

Il datore di lavoro deve valutare la “compatibilità con le esigenze di servizio” e, di conseguenza, può fare prevalere tali esigenze sulla richiesta.

Non siamo infatti in presenza “di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione dei permessi” e non vi è un obbligo per il datore di lavoro pubblico “a concedere gli stessi.

Da qui la indicazione operativa con la quale viene suggerito che “quanto più sarà motivata e giustificata la richiesta del dipendente, tanto più sarà agevole la comparazione degli interessi contrapposti e la concessione dei permessi”.

L’ultima e non meno importante indicazione è la seguente: “l’ente non è chiamato in alcun modo a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta, ma solo la sussistenza di ragioni organizzative ed operative che impediscano la concessione del permesso”.

 

I PERMESSI PER RAGIONI PERSONALI NEL CASO DI PART TIME

La durata dei permessi per ragioni personali deve essere ridotta per i dipendenti in part time in misura proporzionale alla ridotta durata della prestazione lavorativa.

In merito l’Aran detta le seguenti direttive:

Il riproporzionamento deve essere effettuato “tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno.

  • Nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale articolato su 4 giorni settimanali, in presenza di una settimana di 5 giorni lavorativi, il dipendente potrà fruire di 14 ore e 24 minuti di permesso retribuito per motivi personali (4/5 di 18).
  • Nel caso, invece, di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale articolato su soli 3 giorni di presenza in una settimana lavorativa di 5 giorni del lavoratore a tempo pieno, il dipendente potrà fruire di 10 ore e 48 minuti (3/5 di 18)”.
  • Non occorrono arrotondamenti in quanto questo permesso può essere utilizzato anche per frazioni di ora, fermo restando che comunque il periodo minimo è di almeno 1 ora.

 

PERMESSI E STRAORDINARIO

Nella stessa giornata un dipendente pubblico (le norme sono analoghe nei contratti dei vari comparti) può fruire dei permessi per particolari ragioni personali o familiari e per visite mediche e può essere chiamato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario:

non vi è incompatibilità tra lo svolgimento di lavoro straordinario e l’utilizzo, nel corso della medesima giornata, di un permesso retribuito.

 

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7558-funzioni-centrali-permessi-assenze-e-congedi/9078-cfc5.html

 

da Associazione Vighenzi