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Volontari al posto degli Infermieri nel servizio 118. Per la Corte Costituzionale è abuso di professione. Ecco perché

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 12/07/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La Sentenza è quella della Corte Costituzionale la n.300 del 2010 che, seppur datata, in maniera inconfutabile, smentisce quanto stabilito dalla Procura di Udine sull’inesistente abuso di professione da parte dei volontari della Croce Rossa impiegati sulle ambulanze del 118.

Così come smentisce quanto avviene in Piemonte, dove la Croce Rossa, grazie anche ad una legislazione dalle maglie larghe, mette sulle ambulanze, come molte associazioni oggi, personale non qualificato.

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Per la Corte Costituzionale c’è abuso di professione e delegittima quelle legge regionali che “inventano” nuove figure sanitarie con percorsi formativi ad hoc.

I fatti

Con ricorso notificato il 14 gennaio 2010 e depositato il successivo 19 gennaio, il Presidente del Consiglio dei ministri solleva la questione di legittimità costituzionale dell’intera legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37 (Norme in materia di riconoscimento della figura professionale di autista soccorritore).

 

Cosa dice la legge della Regione Basilicata 13 novembre 2009, n. 37

La Regione Basilicata, con la legge n. 37 del 2009, ha inteso disciplinare la figura professionale di autista soccorritore.

In particolare, l’art. 1 descrive l’autista soccorritore come l’operatore tecnico che, a seguito di specifica formazione professionale, provvede alle attività di conduzione dei mezzi di soccorso sanitario, manutenzione del veicolo di soccorso, conoscenza di tutti i presidi sanitari a bordo, esperienza di comunicazione radio, collaborazione nell’intervento di emergenza sanitaria sul territorio e attuazione delle procedure e norme di sicurezza.

L’art. 5 specifica le attività e le competenze dell’autista soccorritore, rimandando, per una più compiuta descrizione, agli allegati A e B, da considerare parte integrante della legge.

L’allegato A contiene l’elenco delle principali attività dell’autista soccorritore, articolate in tre categorie generali, a loro volta specificate in una serie di sottopunti, consistenti in: «Conduzione del mezzo di soccorso», «Supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell’equipaggio, in interventi di urgenza-emergenza» e «Supporto gestionale, organizzativo e formativo».

L’allegato B specifica le principali competenze dell’autista soccorritore, mentre l’allegato C indica le materie di insegnamento relative alla figura professionale di autista soccorritore.

 Allegato A, al punto 2), stabilisce, che, in assenza di personale sanitario, l’autista soccorritore «svolge anche funzioni di capo equipaggio». In tal modo la legge regionale legittimerebbe la possibilità che, in situazioni di emergenza caratterizzate dalla necessità di prestare soccorso, sia inviata una squadra diretta dall’autista soccorritore.

Anche il combinato disposto dell’Allegato B, lettera i), e dell’art. 5 della legge regionale n. 37 del 2009 attribuirebbe all’autista soccorritore competenze proprie dei professionisti sanitari, prevedendo che egli debba riconoscere «le principali alterazioni delle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e segni fisiologici».

Infine, il combinato disposto dell’Allegato C e dell’art. 2 della legge regionale n. 37 del 2009, disciplinando la formazione dell’autista soccorritore, ricomprende tra le materie di insegnamento «principi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso, degli apparati respiratori, locomotorio e cardiocircolatorio; elementi di patologia generale [...] traumatologia e trattamento delle lesioni da trauma ed elementi di tossicologia».

 

La Corte Costituzionale

Tra i compiti e le funzioni attribuiti alla nuova figura professionale ve ne sono alcuni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, come la «capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali attraverso la rilevazione di sintomi e di segni fisiologici», e «la conoscenza delle procedure da adottare in caso di TSO (trattamento sanitario obbligatorio)» (allegato B e art. 5), o come il supporto al personale responsabile della prestazione sanitaria e agli altri operatori dell’equipaggio, in caso di interventi di urgenza/emergenza per «la liberazione delle vie aeree, il mantenimento della temperatura corporea, il mantenimento delle funzioni vitali e la defibrillazione effettuata a mezzo DAE (defibrillatore semiautomatico esterno)» o per «le procedure diagnostiche e la stabilizzazione del paziente sul luogo dell’evento» (allegato A e art. 5).

L’art. 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali), prevede che i«sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2001, n. 251 [...] i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione».

 

La Corte costituzionale pertanto delegittima la legge della Regione Basilicata: la legge regionale censurata, istituendo la figura di autista soccorritore e regolandone il percorso formativo diretto al conseguimento del relativo attestato di qualifica, nonché attribuendole compiti e funzioni riconducibili direttamente allo svolgimento di professioni sanitarie, non rispetta il limite imposto dall’art. 117, terzo comma, Cost. in materia di professioni, secondo il quale l’individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato

 

E’ dunque abuso di professione quello perpetrato dagli autisti soccorritori.

 

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