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Infermieri. Giornate festive infrasettimanali. Come vanno retribuite? Cosa prevede il CCNL. L’orientamento Aran

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/08/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

E’ erogabile lo straordinario festivo per le prestazioni di servizio rese, in base alla programmazione dei turni mensili, nelle giornate festive infrasettimanali?

La modalità di compensazione del servizio reso nel festivo infrasettimanale è prevista dall’Articolo 29 del CCNL 2016/2018, al comma 6, che recita:

6. L’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

In base a quanto normato è previsto lo straordinario festivo, qualora il servizio sia reso nella giornata festiva infrasettimanale?

Secondo l’Orientamento Aran la nuova norma negoziale ha riprodotto la previgente disciplina contrattuale e, pertanto, per la relativa interpretazione, si rinvia ad un orientamento del 24/9/2011 SAN 131 pubblicato sul sito in base al quale la clausola contrattuale in questione consente al dipendente non turnista che ha prestato, in via eccezionale, la propria attività in giorno  infrasettimanale  festivo,  la possibilità, a richiesta del lavoratore da effettuarsi  entro trenta giorni, di fruire di un riposo compensativo o, in alternativa, della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.

Al contrario, il medesimo orientamento stabiliva che al personale c.d. "turnista" che si trova a dover lavorare il giorno festivo infrasettimanale, nell'arco della distribuzione equilibrata e avvicendata   dei turni, ha diritto, esclusivamente, alla specifica indennità prevista dall'art. 86, comma 13, del CCNL comparto sanità 2016-2018, per il personale del comparto che presti servizio in turno in giorno festivo.

 

Art. 86, comma 13, del CCNL

Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di € 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a € 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un’indennità festiva. Per turno notturno –festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

 

Tuttavia, se il lavoratore turnista effettua nei giorni festivi anche infrasettimanali delle ore aggiuntive rispetto alla normale e programmata durata del turno, è consentito il trattamento economico di tali ore aggiuntive come straordinario con le eventuali maggiorazioni relative al festivo, in quanto non sussistono disposizioni contrattuali che vietano l'applicazione della maggiorazione per lo straordinario festivo nei confronti del personale turnista o che prevedano espressamente il divieto di cumulo tra tali maggiorazioni e l'indennità   di cui sopra.