Iscriviti alla newsletter

FNOPI sui prelievi coatti nei reati stradali. L’infermiere può eseguirlo perché è ausiliario giudiziario

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 04/08/2019 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

La FNOPI con circolare n.39/2019 (allegata) e inoltrata a tutti gli OPI italiani, risponde con chiarezza ai quesiti relativi al comportamento del personale infermieristico, nel caso di prelievo coatto ai sensi della normativa del Codice della Strada artt. 186,186 bis e L.n. 41/2016. Vedi: Prelievi coatti nei reati stradali. Quali obblighi per l'infermiere?

Nella circolare in premessa l’analisi del contesto normativo, quindi l’assunto conseguente delle disposizioni normative d’interesse infermieristico. Di seguito i principali contenuti.

Il nuovo Codice Stradale prevede oltre al divieto di guida in stato di ebrezza e in caso di alterazione per assunzione di sostanze stupefacenti, due nuovi delitti: omicidio stradale art.589 bis del c.p.; lesioni personali stradali art. 590 del c.p..

Quando è ravvisabile solo il divieto di guida in stato di ebrezza ,la prova dell’abuso è ottenuta da accertamenti non invasivi qualitativi (etilometro), eseguiti direttamente dalla polizia stradale. Rilevando un tasso alcolemico tra 0.5-0,8 g/L, il reato è depenalizzato a illecito amministrativo (multa da euro 532 a euro 2 127 e la sospensione della patente di guida da tre a sei mesi).

Se il tasso alcolemico è superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro, le sanzioni sono l'ammenda da euro 800 a euro 3.200, l'arresto fino a sei mesi e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno; in più, l'obbligo di visite mediche.

Rifiutandosi di eseguire il test, si subiscono le conseguenze della guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L, e la patente viene sospesa per un periodo da sei mesi a due anni.

Chiunque guidi in stato di ebbrezza è obbligato dal Prefetto a sottoporsi a visita medica. A chi non esegue l'ordine, viene sospesa la patente finché non si sottopone alla visita medica. Anche nel caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L il Prefetto ordina la sospensione della patente fino all'esito della visita medica e degli accertamenti biologici sanitari.

Quando il conducente è trasportato in ospedale per accertamenti diagnostici e cure, gli esiti di tutti gli esami effettuati potranno comunque essere acquisiti dalla Autorità Giudiziaria anche per fini d’indagine. In questo caso infatti è irrilevante il consenso del diretto interessato, trattandosi di campioni prelevati al di fuori del procedimento penale.

Cosa accade se il conducente non può o non vuole eseguire il test dell’etilometro?

Per l’accertamento dello stato di ebrezza, se non rilevabile consensualmente, occorre procedere con il prelievo coatto del campione ematico.

Il Prelievo Coatto è previsto ai sensi del Nuovo Codice della Strada Dlgs n.285/92 artt. 186, 187 (divieto di guida in stato di ebrezza e con uso di sostanze stupefacenti) e successiva L. n.41/2016 che introduce art.589 bis c.p. eart.590 bis c.p.. L’Autorità Giudiziari per accertare lo stato di alterazione alla guida conseguente all’abuso di alcool o stupefacenti, dovrà necessariamente sottoporre il conducente, ad obbligo di analisi ematica.

L’esame delle urine non è dirimente, perché non offre l’esatta concentrazione dell’alcool presente nell’organismo nell’arco di tempo in cui si è verificato il reato. Invece per verificare lo stato di alterazione da assunzione di stupefacenti, può essere sufficiente l’acquisizione della saliva del conducente,

Il GIP autorizza anche oralmente in via d’urgenza l’ingiunzione al Prelievo Coatto, che poi convaliderà formalmente nelle successive 48 ore. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero, al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. In queste sedi i sanitari, medici o infermieri saranno delegati ad eseguire le prestazioni richieste.

Quasi tutte le Procure Italiane hanno espresso positiva e autentica interpretazione ed emesso direttive esplicative a riguardo.:”… l’analisi del sangue è sicuramente una limitazione breve alla libertà, ma non presenta rischi particolari, a meno che il sanitario non accerti il contrario… le forze dell’ordine e i medici dei PS, quando chiamati a svolgere il prelievo, diventeranno a tutti gli effetti ausiliari di polizia”

Non si ravvisa nessuna coercizione al prelievo coatto, perché è nell’interesse della giustizia accertare lo stato di ebrezza del conducente che abbia causato la morte o il danno ad altre persone. I ricorsi promossi dalle persone che reclamavano il loro diritto a rifiutare gli esami imposti dall’Autorità Giudiziaria, sono stati respinti: Corte Cost. sent. N. 238/1996; Corte di Cass. Sent.n. 4943/2018; Cass.pen. Sez.IV n.26108/2012; Cass. Pen. Sez.Fer. n.52877/2016; Cass.pen. Sez. IV n.38458/2013. Secondo la Suprema Corte quando il prelievo deve essere eseguito in assenza di un’esigenza di cura della persona e senza il consenso della stessa , ma per effetto del provvedimento del PM. Il personale sanitario agisce come una vera e propria longa manus della polizia giudiziaria.

Il personale sanitario individuato per l’esecuzione del prelievo coattivo, agirà quale ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 348 del c.p.p. comma 4:” La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera”.

 

Prelievo-Coatto.pdf