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Infermieri. Possono essere fruiti più tipologie di permesso ad ore nella stessa giornata? CCNL ed orientamento Aran

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 06/08/2019 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Come detta l’articolo 37 del CCNL comparto sanità 2016/2018, al dipendente, possono essere concesse, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio, 18 ore di permesso retribuito nell’anno solare per particolari motivi personali o familiari.

I permessi orari retribuiti del comma 1:

a) non riducono le ferie;

b) non sono fruibili per frazione di ora;

c) sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.

Alla lettera d) il contratto specifica : non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente alle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore.

In applicazione dell’art. 37, comma 1, lett. d del nuovo CCNL 2016/2018 del comparto sanità, e’ possibile fruire, nell’arco della stessa giornata lavorativa, di più tipologie di permesso ad ore previste dalla legge o dal CCNL?

L’Orientamento dell’Aran

La ratio della norma in esame è quella di evitare che nell'arco della stessa giornata lavorativa (da intendersi anche come turno lavorativo giornaliero assegnato) l'assenza del dipendente, consecutiva o meno, si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa a causa della fruizione di permessi orari retribuiti per motivi personali o familiari unitamente ad altre tipologie di permesso, fruibili ad ore, previsti dalla legge o dalla CCNL.

Tuttavia, per favorire un'applicazione più flessibile dell'istituto, la scrivente Agenzia, ad interpretazione delle clausole negoziali, di identico tenore, contenute nei nuovi CCNL degli altri comparti, ha avuto modo di chiarire che:

-          Il limite in questione riguarda solo "altre tipologie di permessi fruibili ad ore" e quindi, non anche altri permessi della stessa tipologia. Sarebbe pertanto possibile che il dipendente fruisca, in un primo momento della giornata, di un'ora di permesso per motivi personali e, in un secondo momento, di altra ora di permesso per gli stessi motivi ferma restando la prevista valutazione da parte del datore di lavoro, da effettuarsi in via preliminare, della compatibilità con le esigenze di servizio;

-          sulla base di modalità definite in modo uniforme, a livello aziendale, per tutti i dipendenti, è possibile concedere, previa, in ogni caso, valutazione di compatibilità con esigenze di servizio, la fruizione di permessi per motivi personali e familiari nei casi in cui, nella spessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruire di altra tipologia di permesso orario configurabile come diritto soggettivo quale ad es. quello di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992 o quello di cui all'art. 39 del D.lgs. n. 151/2001;

-          anche i permessi di cui all'art. 41 (Permessi orari a recupero)  e quelli  di cui all'art. 40, comma 3, lett. a) (Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici), essendo idonei a determinare l'effetto che la norma intende evitare, non sono fruibili, nell'arco della stessa giornata, congiuntamente con quelli  per particolari motivi familiari o personali.