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Paziente cade dal lettino: condannati due infermieri. Ogni sanitario deve conoscere l’attività del collega e porre rimedio all’errore altrui

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/08/2019 vai ai commenti

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“Ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”

Il principio espresso dalla Corte di Cassazione condanna così due infermieri per le lesioni riportate da un’anziana signora, in seguito alla caduta dal lettino operatorio.

La vicenda

Con sentenza del 25\11\2013 la Corte di Appello di Palermo dichiarava non doversi procedere sul piano penale nei confronti di due infermieri per il delitto di lesioni colpose a danno di un’anziana paziente.

I due infermieri operanti presso l’ unità operativa di erano stati accusati di erroneo posizionamento della paziente sul lettino ove doveva essere eseguito l'esame e nella omissione di controllo e di successiva vigilanza della stessa nelle fasi di attesa antecedenti all'inizio dell'intervento che avevano procurato alla stessa un trauma cranico con emorragia subdurale occipitale, frontale e temporale da ferita lacero contusa, a seguito della rovinosa caduta a terra dal lettino operatorio, successiva alla somministrazione della anestesia in vista della operazione.

Limitata agli effetti civili effetti civili, la corte di merito rilevava che dai fatti emergeva chiara la condotta colposa dei due infermieri che avevano omesso di legare la paziente in prossimità dell'inizio dell'intervento diagnostico-terapeutico.

Avverso alla sentenza i due infermieri ricorrevano lamentando la erronea applicazione della legge ed il vizio della motivazione laddove la corte di merito non aveva tenuto conto delle precise censure formulate, richiamando in modo generico la tematica della colpa da equipe. Nel caso di specie l'unico responsabile del fatto andava individuato nell’anestesista che, senza ordine del primario operatore, aveva iniziato la fase di sedazione della paziente mentre gli altri medici erano ancora impegnati in attività preparatoria dell'intervento e nel settaggio degli strumenti. Pertanto la paziente, che era stata correttamente posizionata sul fianco dagli infermieri, persa coscienza era scivolata in terra cadendo dal lettino. La responsabilità andava ricondotta, quindi, esclusivamente al comportamento dell'anestesista che era stato del tutto anomalo ed imprevedibile.

 

La Cassazione

Il ricorso non viene accolto dalla Cassazione che conferma la condanna dei due infermieri secondo il seguente principio:

“qualora ricorra l’ipotesi di cooperazione multidisciplinare, ancorchè non svolta contestualmente, ogni sanitario è tenuto, oltre che al rispetto dei canoni di diligenza e prudenza connessi alle specifiche mansioni svolte, all’osservanza degli obblighi derivanti dalla convergenza di tutte le attività verso il fine comune ed unico. Ne consegue che ogni sanitario non può esimersi dal conoscere e valutare l’attività precedente o contestuale svolta da altro collega, sia pure specialista in altra disciplina, e dal controllarne la correttezza, se del caso ponendo rimedio ad errori altrui che siano evidenti e non settoriali, rilevabili ed emendabili con l’ausilio delle comuni conoscenze scientifiche del professionista medio”.

Il rispetto di regole di normale avrebbe imposto agli infermieri, una volta messa la paziente sul lettino in una posizione innaturale, sul fianco, ma funzionale all’intervento da svolgere, di legarla immediatamente.

Ovvero era esigibile da parte loro che non perdessero di vista la paziente, accorgendosi in tal modo dello svolgersi delle fasi dell’intervento e quindi della erogazione della anestesia.

 

Da Responsabile Civilie