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Tassa dell' Ordine degli Infermieri. Il rapporto è esclusivo. Ecco le motivazioni della sentenza di Pordenone

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La Redazione
Pubblicato il: 12/09/2019 vai ai commenti

Comunicati StampaFriuli Venezia Giulia

Pubblicate le motivazioni della sentenza pilota di Pordenone: il tribunale ha dato ragione al Nursind e a 214 infermieri dell’Aas 5

 Le altre cause italiane hanno avuto esito negativo per i lavoratori

 Altavilla (Nursind): «Aperta la porta alla libera professione degli infermieri»

 

Nel 2017 era stato presentato ricorso sul pagamento dell’iscrizione all'ordine degli infermieri, spesa che, secondo il Nursind, deve essere sostenuta dall'Azienda sanitaria: a depositarlo 214 infermieri (difesi dall’avvocato Annalisa Del Col) dell’Aas 5 di Pordenone.

Con sentenza scorso 11 luglio, l’istanza è stata accolta dal giudice del lavoro del tribunale di Pordenone, Angelo Riccio Cobucci, il quale ha messo in evidenza che «la tassa di iscrizione all’albo professionale degli infermieri grava in capo al datore di lavoro Aas 5».

 

Ora sono state pubblicate le motivazioni nelle quali si mette in evidenza come la Suprema Corte, con sentenza del 2015, abbia stabilito che «quando sussiste il vincolo di esclusività del rapporto di lavoro, l’iscrizione all’albo è funzionale allo svolgimento di un’attività professionale svolta nell’ambito di una prestazione di lavoro dipendente, la tassa rientra tra i costi per la realizzazione di tale attività che dovrebbero gravare, in via normale, sull’ente che beneficia in via esclusiva di tale lavoro».

 

In sintesi, se un infermiere lavora esclusivamente per l’Azienda sanitaria, quest’ultima deve pagare la tassa dell’ordine, la cui quota varia in base alla provincia. Per Pordenone si parla di 75 euro annui.

 

Il giudice paragona la professione dell’infermiere che opera nel pubblico a quella di un avvocato che a sua volta lavora per un ente pubblico. «L’infermiere dipendente di azienda pubblica riveste una posizione analoga a quella dell’avvocato al servizio di ente pubblico – si legge nelle motivazioni -, in quanto tenuto a prestare l’attività lavorativa con obbligo di esclusività, non potendo esercitare in altri contesti libero-professionali. I ricorrenti svolgono tutti attività professionale infermieristica a tempo pieno per l’Aas 5, che è obbligata a tenere indenni questi ultimi da ogni spesa necessaria all’espletamento dell’incarico professionale assunto come dipendente».

 

«Ogni volta che venga esercitata attività professionale in regime di esclusività – ha concluso il giudice -, va riconosciuto in via generale il dovere giuridico del soggetto datoriale di rimborsare ai lavoratori i costi per l’esercizio dell’attività, tra cui quello di iscrizione all’albo».

 

La quota dell’albo degli infermieri spetta all’Azienda sanitaria 5: il Tribunale di Pordenone non ha dubbi.

 

«Prima sentenza in Italia che dà ragione agli infermieri: quella di Pordenone diventa causa pilota – ha rimarcato il segretario del Nursind Gianluca Altavilla -. E’ stata riconosciuta l’esclusività del rapporto di lavoro: con questa sentenza abbiamo aperto la porta anche alla libera professione degli infermieri. La funzione pubblica ora deve decidere: o paga la tassa o lascia esercitare la libera professione. Ringraziamo l'avvocato Del Col per l'ottimo lavoro svolto».