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Legittimo il ruolo dell’Infermiere nel processo del See and Treat. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/09/2019 vai ai commenti

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Contraddittori sono i profili che sono rivolti a contestare la mancanza di competenza del personale infermieristico anche sotto il punto essenziale della responsabilità delle scelte di cura che derivano in ordine alla patologia da cui sia affetto il malato che si rivolge al servizio di See and Treat; come è dato ricavare dalla lettura della delibera al detto servizio si accede dopo il passaggio per il “triage”, che è esso stesso svolto da personale infermieristico ed ha il compito di “definire la priorità di cura sulla base delle necessità fisiche, di sviluppo psicosociali, sulla base di fattori che determinano il ricorso alle cure e compatibilmente con l’andamento del flusso all’interno della struttura”.

E quindi se sin dal triage del paziente è impegnato personale infermieristico che lo classifica secondo un codice di priorità assistenziale, l’obiezione che viene effettuata appare appunto contraddittoria nella contestazione della capacità e della competenza con il correlato livello di responsabilità che incombono agli infermieri assegnati al servizio See and Treat.

 

A stabilirlo la Sentenza n. N. 10411/2016 del TAR del Lazio.

 

I fatti

L’Ordine Provinciale di Roma dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri ricorre in tribunale contro la determina del Lazio n. 384 del 20 marzo 2015 con cui l’ASL RM C ha dispone “Attivazione ambulatori infermieristici sul modello See and Treat”.

La delibera di istituzione del servizio impugnata individua le caratteristiche del servizio ed evidenzia il ruolo dell’infermiere nel processo del See and Treat oltre a stabilire che “Nella fase della sperimentazione il percorso diagnostico terapeutico – dimissione è controfirmato dal medico che valida l’appropriatezza e la coerenza del trattamento attuato dall’infermiere”, mentre successivamente alla sperimentazione il modello prevede che dopo 166 ore di formazione gli infermieri vengono ritenuti abilitati a trattare alcune patologie.

L’Ordine dei medici lamenta, dunque, che per le modalità organizzative e normative con cui è disciplinato e per l’attribuzione diretta di responsabilità e di gestione dell’attività medico sanitaria in via postuma.

Decide di ricorrere al Tar

 

La decisione del Tar

l ricorso è infondato e va pertanto respinto.

I giudici rilevano come agli infermieri non venga attribuita la funzione di diagnosi della malattia si desume dal tenore letterale della delibera laddove non si parla mai di tale funzione, ma esclusivamente di “discriminazione iniziale tra casi urgenti e casi non urgenti” a similitudine di quanto effettuato nel triage di un Pronto Soccorso “ordinario” e di cura dei cd. codici bianchi in base all’elenco delle patologie minori individuate a priori dalla stessa delibera.
Peraltro l’Ordine degli infermieri controinteressato rileva che laddove parte ricorrente escluderebbe la competenza degli infermieri in ordine alle cure dovute al paziente, tale prospettazione è contraddetta dalla normativa in materia quale la legge n. 251/2000 che recando la Disciplina sulle professioni sanitarie infermieristiche, all’art. 1 dispone che: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza”.

La parte della doglianza con cui parte ricorrente oppone che nel caso in esame si realizza l’ipotesi della responsabilità per falso ideologico del medico che controlla l’operato dell’infermiere ex post, è smentita in fatto dalla osservazione dell’ASL che rappresenta ancora che il medico di Pronto Soccorso è sempre in contatto in via telematica col servizio S&T e che dunque tale supervisione è sempre diretta, costante e contestuale all’intervento infermieristico.

 

Da DirittoSanitario.net