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Infermieri. Sì all’indennità di rischio radiologico ed al congedo ordinario aggiuntivo. Sentenza, Contratto e normativa

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/09/2019 vai ai commenti

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La Corte Costituzionale, intervenendo in ordine all’individuazione dei soggetti ai quali spetta l’indennità di rischio radiologico, ha precisato che l’art. 1 della L. n. 460/1988 deve essere interpretato nel senso che l’indennità piena deve riconoscersi “anche a quei lavoratori che, pur non appartenendo al settore radiologico, sono esposti ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello sostenuto dal personale di radiologia” (cfr. Corte Cost. del 20.7.1992 n. 343). 

L'indennità di rischio radiologico va quindi riconosciuto in misura piena a tutti i dipendenti che - in via di fatto - sono continuativamente ed effettivamente sottoposti al rischio radiologico, senza potersi distinguere a questo scopo tra coloro che sono medici o tecnici di radiologia e coloro che – invece – non lo sono ovvero tra coloro che sono addetti all’unità operativa di radiologia e coloro che non lo sono.

A stabilirlo la sentenza 28/03/2019, n.741 del Tribunale di Trani.

I fatti

L’infermiera, ricorsa in tribunale chiedeva le fosse riconosciuta l’indennità di rischio radiologico, in quanto svolgeva la propria attività lavorativa presso l’Unità Operativa di Radiologia. Riferiva di avere percepito fino al mese di ottobre 2012 l’indennità di rischio radiologico, nonché ulteriori 15 giorni di congedo ordinario, in ragione della continuativa esposizione alle radiazioni assorbite durante l’espletamento della sua attività lavorativa; di non percepire più dal mese di novembre 2012, a seguito di riclassificazione del personale, le suddette indennità, sebbene impegnata nelle medesime mansioni svolte in precedenza e sebbene continuativamente esposta al rischio radiologico.

 

Decisione del Tribunale di Trani

Il tribunale accoglie il ricorso dell’Infermiera, con le seguenti motivazioni:

Mentre per medici/tecnici di radiologia sussiste una presunzione di esposizione al rischio radiologico, per le altre categorie di lavoratori occorre accertare caso per caso la sussistenza di un effettivo rischio radiologico dovuto all’esposizione a radiazioni ionizzanti.

Nel caso di specie, la ricorrente svolge le mansioni di Infermiera presso l’U.O. di Radiologia dell’Ospedale di Co.. Ella pertanto non rientra fra quelle categorie di lavoratori alle quali la legge riconosce automaticamente l’indennità di rischio radiologico in virtù della mansione svolta; considerato che fino al mese di ottobre 2012 la rivendicata indennità le è stata corrisposta, compreso il congedo ordinario aggiuntivo, occorre valutare se per il periodo successivo la ricorrente sia stata sistematicamente esposta al rischio radiologico, come avvenuto in precedenza.

La stessa confermava che anche nel periodo seguente avesse utilizzato quotidianamente i dispositivi di radioprotezione previsti per coloro che prestano la propria attività lavorativa in “zona controllata” e fosse dotata di (dosimetro personale).

Per questo alla stessa va riconosciuta l’indennità di rischio ed il riconoscimento delle ferie aggiuntive di 15 giorni.

 

Cosa prevede il CCNL 2016/2018

Articolo 91 al comma 2: conferma l’indennità al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica

  1. In merito al rischio radiologico, si conferma l’art. 5 del CCNL 20/9/2001, biennio economico 2000-2001. L’indennità professionale specifica ivi prevista spetta ai tecnici di radiologia medica (ivi inclusi gli esperti poi senior ai sensi dell’art. 15 (Modifica della denominazione dei profili di “esperto”)) nella misura prevista ai punti 15 lett. b) e 16 lett. b) della tabella C del CCNL del 5/6/2006.
  2. Alla corresponsione delle indennità di cui al presente articolo si provvede con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi).

 

Normativa

Il Decreto n7 del 11/02/2016 definisce i criteri per l’indennità rischio radiologico in:

1)  almeno 40 settimane di presenze ocumentate annue del lavoratore che attestino l’abitualità di presenza in zona controllata

2)  Almeno 7 minuti settimanali oppure 10 minuti su 10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv annui di dose efficace, non riducibili previsti dall’allegato IV del. D.lgs 230/1995.

 

da Dirittosanitario. net