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Oss che somministrano terapia? Quando per un click si sovvertono le sentenze. Ecco la verità e la normativa

Sulla notizia che con la Sentenza n. 142/2019, il Tribunale di Chieti avrebbe stabilito che gli Oss possano somministrare la terapia c’è molto da discutere e sicuramente chi l’ha pubblicata, ha raccolto i click che servivano per alimentare pubblicità e non informazione.

Partiamo da una verità incontrovertibile, per legge, gli Oss non possono somministrare terapia: la legge 1 del 2002 disciplina la formazione complementare dell'OSS, attribuendogli quindi uno specifico ambito di responsabilità. Tra di esse figura la somministrazione dei farmaci, solo quelli orali, solo ed espressamente dietro attribuzione da parte dell'infermiere. 

Il concetto è stato ribadito ed evidenziato in una interrogazione al Ministero della Salute che, alla domanda se gli Oss potessero somministrare la terapia, ha risposto:

Preciso che tra le competenze ascrivibili a tale Operatore, non è prevista la somministrazione della terapia farmacologica al paziente, potendo l'Operatore Socio Sanitario soltanto: «aiutare – in sostituzione e appoggio dei famigliari e su indicazione del Personale preposto – per la corretta assunzione dei farmaci prescritti e per il corretto utilizzo di apparecchi medicali di semplice uso».

Per la tipologia di formazione e le competenze attribuite, l'Operatore Socio Sanitario, a seguito degli interventi legislativi nel settore delle professioni sanitarie, è ritenuto, secondo il Ministero della salute, far parte della categoria dell'Operatore di interesse sanitario, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, ed in quanto tale non assimilabile alle professioni sanitarie, che conseguono un'abilitazione all'esercizio professionale all'esito di un corso triennale universitario.

In secondo luogo, chi ha letto ed interpretato la sentenza, volutamente o meno non sembrerebbe averla compresa.

Gli Oss possono somministrare la terapia? E quale? L’interrogazione di FI. Ecco la risposta del Ministro della Salute

La causa, che nulla ha a che fare con la somministrazione della terapia da parte degli Oss, si fonda su un presunto caso di demansionamento infermieristico, priva di prove e fallace, che termina con il rigetto del ricorso dell’infermiere che si era dichiarato dequalificato professionalmente.

Entrando in merito nella questione dell’Oss, non si capisce davvero da quale passo della sentenza abbiano estratto il principio per il quale il giudice abbia sentenziato che l’operatore socio sanitario possa somministrare la terapia, anzi più volte si legge:

  • Mansioni di carattere assistenziale/alberghiero ricomprese nel profilo dell’Oss

 

  • Il profilo dell’operatore socio sanitario è stato inserito nella categoria B, livello economico Bs con la contrattazione integrativa del 2001, nell’ambito della quale erano ricomprese le “attività alberghiere relative alla degenza comprese l’assistenza ai degenti per la loro igiene personale, il trasporto del materiale, la pulizia e la manutenzione di utensili e apparecchiature”.

 

Il passo della sentenza che sarebbe stato male interpretato, faziosamente o meno è quello in cui si legge:

 "la somministrazione di terapie costituisce una attività comune a questo profilo e a quello degli infermieri".

Affermazione relativa solo ed esclusivamente all’ attribuzionalità di tale compito agli OSS e che non può essere interpretata come "il giudice sostiene che gli OSS possono somministrare la terapia in modo autonomo".

 

 Clickbaiting ed una buona informazione non vanno mai d’accordo.

 

ph credit: dal web

da: AILF