Iscriviti alla newsletter

Periodo di prova. Sì alla ripetizione anche nei casi di esonero. Contratto e sentenza della Cassazione

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 27/09/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Il periodo di prova, ossia quel periodo di tempo necessario per comprendere la reciproca convenienza alla stipula del contratto a tempo indeterminato, può essere ripetuto anche una seconda volta.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. n. 22809 del 12 settembre 2019

Cos’è il periodo di prova

Il periodo di prova è disciplinato dall’ art 25 del CCNL 21.05. 2018

1. Il dipendente assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova, la cui durata è stabilita come segue:

a. 2 mesi per i dipendenti inquadrati nella categoria A e B;

b. 6 mesi per le restanti categorie.

2. Ai fini del compimento del suddetto periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

3. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia e negli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal CCNL. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto. In tale periodo, al dipendente compete lo stesso trattamento economico previsto per il personale non in prova. In caso di infortunio sul lavoro, malattia professionale o malattia per causa di servizio si applica l’art. 44.

4. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 3, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per le corrispondenti assenze del personale non in prova.

5. Decorsa la metà del periodo di prova di cui al comma 1, nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso, fatti salvi i casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4. Il recesso opera dal momento della comunicazione allacontroparte. Il recesso dell’Azienda o Ente deve essere motivato.

6. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

7. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.

8. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all’ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità ove maturati.

9. Il dipendente proveniente dalla stessa azienda o ente durante il periodo di prova ha diritto alla conservazione del posto e, in caso di mancato superamento della stessa, è reintegrato, a domanda, nella categoria e profilo professionale di provenienza.

10. Al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un’azienda o ente del comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto, può essere concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell’anzianità, per la durata del periodo di prova, di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 (Aspettativa).

11. Durante il periodo di prova, l’azienda o ente può adottare iniziative per la formazione del personale neo-assunto. Il dipendente può essere applicato a più servizi dell’azienda o ente presso cui svolge il periodo di prova, ferma restando la sua utilizzazione in mansioni proprie della qualifica di appartenenza.

12. Sono esonerati dal periodo di prova i dipendenti delle Aziende ed Enti del comparto che lo abbiano già superato nella medesima categoria, profilo e disciplina, ove prevista.

13. Possono essere inoltre esonerati dal periodo di prova i dipendenti che abbiano già svolto periodi di rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, nel medesimo o corrispondente profilo, anche in altre amministrazioni pubbliche.

14. In tutti i casi di assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e, in generale, quando per la brevità del rapporto a termine non sia possibile applicare il disposto dell’art. 24, comma 5, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei documenti prescritti dalla normativa vigente. Nel caso che il dipendente non li presenti nel termine prescritto o che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione, il rapporto è risolto con effetto immediato, salva l’applicazione dell’art. 2126 c.c.

 

I fatti

La vicenda riguarda un lavoratore licenziato durante il periodo di prova per aver avuto un comportamento imprudente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, e quindi licenziato per mancato superamento del periodo di prova.

Il lavoratore aveva già prestato servizio per la medesima azienda, nello stesso inquadramento, a tempo determinato.

La Corte di Appello riteneva la condotta posta in essere riconducibile alle ipotesi che prevedono la retrocessione o sospensione. Quindi, essendo il lavoratore in prova, i giudici riteneva il licenziamento legittimo.

Il lavoratore ricorreva in Cassazione, ritenendo che il periodo di prova fosse illegittimo avendo svolto già in passato, e per un periodo pari a 7 mesi e 27 mesi, le stesse mansioni e lo stesso livello di inquadramento, in esecuzione di plurimi contratti a termine.

 

Decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione riteneva il ricorso fondato. Secondo gli ermellini, l’art. 9 dell’All. A al Regio Decreto n. 148 del 1931, nel prevedere che le assunzioni del personale di ruolo siano disposte “di regola” per il servizio di prova, non esclude che, ove la verifica dell’interesse di entrambe le parti a sperimentare la convenienza del rapporto sia già intervenuta con esito positivo per le stesse mansioni e per un congruo lasso di tempo, la ripetizione del patto di prova in successivi contratti di lavoro tra le medesime parti sia ammissibile.

Quindi, se ad esempio il datore di lavoro abbia la necessità di verificare, oltre alle qualità professionali, anche il comportamento e la personalità del dipendente relativamente all’adempimento della prestazione, può legittimamente farlo.

Quindi, a nulla rileva la circostanza secondo la quale il lavoratore abbia avuto con lo stesso datore di lavoro, e per le medesime mansioni, diversi contratti a tempo determinato. Infatti, in tali casi la prova può comunque essere rinnovata in caso di trasformazione del contratto da un rapporto a termine in uno a tempo indeterminato.

 

Da Lavoro e Diritti