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Infermieri. La malattia del figlio interrompe o posticipa le ferie? Il parere dell'Aran, il Contratto

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 03/10/2019 vai ai commenti

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La malattia del figlio, non accompagnata da ricovero, può sospendere il godimento delle ferie, sia ove queste siano già in essere sia nel caso in cui l’evento si verifichi a ridosso della loro decorrenza, rilevato che la malattia sia di durata superiore a tre giorni?

In merito al quesito l'Aran ha espresso il proprio parere (CFC30) partendo da quanto predispone il CCNL 2016/2018.

Partiamo quindi dall'analizzare quanto per l’appunto previsto dal CCNL.

Art. 45

Congedi dei genitori

1. Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. n. 151 del 2001, come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, con le specificazioni di cui al presente articolo.

2. Nel periodo di congedo per maternità e per paternità di cui agli artt. 16, 17 e 28 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.

4. Successivamente al congedo per maternità o di paternità, di cui al comma 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 151 del 2001, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al comma 2.

Il Parere dell'Aran

In merito alla problematica sollevata è innanzitutto utile distinguere tra le due fattispecie dell’interruzione delle ferie in godimento e della sospensione delle ferie programmate e non ancora in godimento.

In materia di congedi dei genitori, l’art. 45 del CCNL per il comparto sanità del 21/05/2018 richiama in via generale l’applicazione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel d.lgs. n. 151/2001, con le specificazioni stabilite nell’ambito dell’articolo stesso.

In tema di congedi per la malattia del figlio, il CCNL al comma 4 dell’art. 45 stabilisce il diritto all’assenza retribuita del genitore per trenta giorni l’anno, fino al compimento dei tre anni del bambino.

L’assenza di previsioni ulteriori nel testo contrattuale comporta che la disciplina di riferimento per il dubbio sollevato vada rinvenuta all’interno dell’art. 47 del d.lgs. n. 151/2001 nel quale, al comma 4, si prevede che la malattia del bambino che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il decorso delle ferie in godimento.

Non prevedendosi nulla per l’ipotesi di malattia che non dà luogo a ricovero, dovrebbe ritenersi che, rispetto alla prima fattispecie sopra individuata, non sussista un diritto del dipendente all’interruzione delle ferie in godimento. Ulteriori indicazioni, al riguardo, potranno comunque essere richieste al Dipartimento della Funzione Pubblica, a cui compete l’interpretazione delle norme di legge per il lavoro pubblico.

Per quanto attiene, invece, alla seconda fattispecie, ossia la possibilità di posticipare il godimento di un periodo di ferie già programmato, in relazione all’insorgere della malattia del figlio, la valutazione dell’amministrazione va compiuta sul piano gestionale.

Posto, infatti, che non sussiste un diritto del dipendente allo spostamento del periodo di ferie già programmate per effetto della sopraggiunta malattia del figlio non accompagnata da ricovero, si ritiene che l’amministrazione possa valutare la compatibilità con le esigenze di servizio di una richiesta del dipendente in tal senso, motivata dall’insorgere di esigenze di carattere personale, ed assumere le decisioni conseguenti.