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“Banca delle ore”: i chiarimenti dell’Aran

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/12/2019 vai ai commenti

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Come va interpretato il limite annuo di utilizzo della banca delle ore dell'art. 40 comma 2del CCNL integrativo del 20/9/2001.

È corretto ritenere che si riferisca al numero massimo di ore in giacenza nella banca e che si possano operare utilizzi e reintegri durante l’anno purché non si superi tale giacenza?

La banca ore è il lavoro prestato al di là del normale orario di lavoro, che può essere recuperato con giornate o ore di riposo e può essere retribuito con la maggiorazione dello stipendio.

L’utilizzo della banca delle ore è regolato dall'art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001, attraverso il suo istituto i lavoratori dipendenti possono usare le prestazioni di lavoro straordinario effettuate per ottenere il pagamento relativo e per chiedere, sulla base di una propria valutazione, recuperi che compensino le ore in più svolte.

Ogni lavoratore ha un conto individuale, nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, da utilizzarsi entro l’anno successivo a quello di maturazione. L’eventuale richiesta di pagamento, perché avvenga entro l’anno, deve essere inoltrata entro il 15 novembre dell’anno stesso.

Le ore accantonate possono essere richieste da ciascun lavoratore o in retribuzione o come permessi compensativi, escluse le maggiorazioni di cui all’art. 34, comma 8 del CCNL del 7 aprile 1999, che in rapporto alle ore accantonate vengono pagate il mese successivo alla prestazione lavorativa.

L’azienda rende possibile l’utilizzo delle ore come riposi compensativi tenendo conto delle esigenze tecniche, organizzative e di servizio, con riferimento ai tempi, alla durata ed al numero dei lavoratori contemporaneamente ammessi alla fruizione. Il differimento è concordato tra il responsabile della struttura ed il dipendente.

Orientamento Aran

L’articolo 40 comma 3 del CCNL integrativo del 20/9/2001 prevede che nel conto ore confluiscono, su richiesta del lavoratore, le ore di prestazione di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate nei limiti e con le procedure di cui all’art. 34, comma 3 del CCNL del 7 aprile del 1999, ovvero, il limite individuale per il ricorso al lavoro straordinario non potrà superare per ciascun dipendente le 180 ore annuali. 

Tale limite si riferisce alle ore che ciascun soggetto può destinare, nell’arco dell’anno, alla banca delle ore e non alla giacenza di tali ore sul conto individuale. Pertanto, una volta raggiunto, nell’arco dell’anno, il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti, per tale anno, ulteriori reintegri.