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Demansionamento. Infermiere adibito a mansioni alberghiere. Asl condannata al risarcimento: condotta viola art. 2103 cc

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 09/12/2019 vai ai commenti

Articolo 49 e Demansionamento

Alla luce delle norme contenute nel Jobs Act, il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. Pertanto l’adibizione sistematica dell’infermiere alle mansioni igienico-domestico-alberghiere, non giustificata da una situazione di emergenza, integra condotta illegittima dell’azienda ospedaliera ai sensi dell’art. 2103 codice civile.

 

E’ quanto stabilito dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 6954/2019

 

I fatti

Un infermiere ricorreva in giudizio contro l’azienda della quale dipendente, denunciando che da oltre dieci anni, aveva dovuto svolgere sempre in maniera marginale ed affrettata le mansioni proprie della sua qualifica professionale, come ad es., preparare e somministrare la terapia farmacologica, rilevare i parametri vitali ecc.; e che invece, in maniera assolutamente prevalente aveva svolto attività di assistenza diretta dei pazienti in sostanza disimpegnando mansioni igienico domestiche-alberghiere, come ad esempio, alzare ed abbassare lo schienale del letto, porgere una bottiglia, accendere un cellulare, prendere lenzuola e coperte, curare l’igiene personale, ecc.

A causa di tale preponderante impegno, non aveva potuto praticare in maniera soddisfacente e intellettuale la propria professione e cioè non aveva potuto assistere il più delle volte alle visite mediche, non si era potuto aggiornare sull’evoluzione terapeutica e patologica dei pazienti, non aveva svolto ricerca infermieristica, non si era aggiornato sui processi di nursing, ecc.; che tale situazione era dipesa dal comportamento del datore di lavoro che non aveva mai assegnato il personale ausiliario che è preposto allo svolgimento delle predette attività di accudimento generale dei malati; e che con lettera del 30 novembre 2016, tramite associazione sindacale, aveva diffidato il datore di lavoro per averlo costretto a svolgere mansioni inferiori a causa della carenza di personale ausiliario, senza ottenere alcun riscontro.

 

La decisione del Tribunale di Roma

La struttura ospedaliera viene condannata a risarcire i danni subiti all’ infermiere che Sanitari e, pertanto, estranei alla propria qualifica professionale.

Secondo il Tribunale per individuare il profilo dell’infermiere e, quindi, stabilire se questi possa essere chiamato a svolgere atti di assistenza diretta anche in mancanza di uno specifico rischio per il paziente, occorre anzitutto fare riferimento ai testi normativi e alle clausole del contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro.

A fronte delle differenze tra i profili professionali dell’infermiere e dell’OSS, caratterizzati da formazione e competenze diverse, è compito precipuo dell’operatore socio sanitario curare l’attività di assistenza diretta del paziente, ovvero compiere tutte quelle attività necessarie per consentire al paziente di poter ricevere aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane - quali aprire una bottiglia, accendere il televisore, comporre un numero telefonico - nonché quelle necessarie ad assicurare il mantenimento di un ambiente sano e confortevole, tra cui cambiare le lenzuola, tenere in ordine il comodino.

Tutte le predette attività devono essere di norma affidate ai lavoratori inquadrati nella categoria B e non possono invece essere svolte dagli infermieri. Gli infermieri, dunque, secondo il Tribunale non possono esercitare a tempo pieno esclusivamente le mansioni proprie degli operatori socio sanitari e ciò anche quando nella struttura vi sia insufficienza di personale di supporto, ovvero quando questo manchi del tutto.

lo svolgimento di mansioni inferiori da parte dell’infermiere deve ritenersi vietato in quanto contrastante con l’art. 2103 c.c.

Diversamente, secondo il Tribunale, l’Infermiere può svolgere le mansioni proprie del personale di supporto ogniqualvolta egli, nell’esercizio della propria responsabilità e discrezionalità operativa, ritenga necessario o quanto meno opportuno il proprio personale intervento, ad esempio in ragione delle gravi condizioni del paziente, ovvero in tutte quelle ipotesi in cui si tratta di mansioni marginali e accessorie rispetto a quelle sue proprie che devono, chiaramente, essere svolte con prevalenza.

 

Da L’infermiere- Rivista Opi Roma