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Morta per infezione ospedaliera. Cassazione: è responsabile l’azienda

Elsa Frogionidi
Elsa Frogioni
Pubblicato il: 10/12/2019 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

L’azienda doveva proteggere il paziente dal rischio infettivo, questo il principio affermato dalla sentenza n. 28989/2019 della Suprema Corte di Cassazione.

Il Fatto

Una giovane donna durante la degenza presso l’azienda Policlinico contraeva una infezione ospedaliera e purtroppo ciò ne cagionava la morte. Il marito e la figlia minore si rivolgono ai giudici per ottenere il risarcimento del danno e citano in giudizio l’ospedale e 2 medici ritenuti responsabili di colpa grave.

Tribunale di 1° Grado

Il tribunale respinge la richiesta di risarcimento del danno per familiari della vittima.

Corte d’Appello di Roma

I familiari della vittima si rivolgono in appello. La Corte condanna l’azienda a risarcire i familiari della signora, escludendo la diretta responsabilità dei medici che sono assolti. A fondamento della decisione, l’avvenuta dimostrazione della riconducibilità del decesso all’infezione da stafilococco aureo . Dalle indagini tecniche compiute emerge il nesso di causalità del decesso all’incidenza di un’infezione da stafilococco aureo contratta dalla paziente durante il ricovero, senza il contributo diretto delle condotte dei medici chiamati in giudizio.

Corte di Cassazione sentenza n. 28989/2019

L’azienda Policlinico opponendosi alla condanna della Corte D’Appello propone ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. La Corte di Cassazione si pronuncia a sostegno della tesi dei familiari e conferma la condanna al risarcimento dei danni da parte dell’azienda”…l’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta assunzione di una prestazione strumentale accessoria- rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato- avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale….” In tema di responsabilità contrattuale …incombe sul paziente che agisce per risarcimento del danno, l’onere di provare il nesso di causalità tra l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione o l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria diligenza….” La Cassazione conferma il risarcimento del danno per il coniuge e la figlia minore in responsabilità dell’azienda sanitaria.