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Responsabilità professionale infermieri. Dal danno di immagine al danno di disservizio. Cosa sono e cosa comportano

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 11/12/2019 vai ai commenti

Leggi e sentenze

La condotta professionale degli esercenti le professioni sanitarie si rileva sotto il profilo civile, penale, disciplinare ed amministrativo, quest’ultimo spesso poco discusso ed approfondito.

La responsabilità amministrativa

L’ azione di responsabilità amministrativa dell’esercente la professione sanitaria risulta disciplinata dall’articolo 9 della legge Gelli.

Il fondamento costituzionale di tale forma di responsabilità si rinviene nell’art. 28 Cost., che prevede la responsabilità diretta dei dipendenti pubblici per danno ingiusto e l’estensione di siffatta responsabilità allo Stato.

L’art. 28 1° comma del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 recita: “In materia di responsabilità, ai dipendenti delle Unità sanitarie locali si applicano le norme vigenti per i dipendenti civili dello Stato di cui al D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni “.

La responsabilità amministrativa è rappresentata dal danno erariale che consiste nel danneggiamento o nella perdita di beni o denaro (danno emergente) prodotto alla propria o ad altra amministrazione (art. 1, quarto comma, L.n. 20/1994), o nel mancato conseguimento di incrementi patrimoniali (lucro cessante), così come disposto dall’art. 1223 c.c..

Più in generale, si parlerà di danno erariale ogni volta che un dipendente pubblico, nell’adempimento del suo lavoro, commetta un illecito che comporti un pregiudizio, economico e non solo, alla pubblica amministrazione

Il danno subìto dalla amministrazione può essere:

  • “diretto”, cioè cagionatole direttamente
  • “indiretto”, quando è procurato a soggetti terzi nei cui confronti l’amministrazione per accordo transattivo o sentenza di condanna sia tenuta al risarcimento.

 

Come per ogni forma di responsabilità giuridica, anche quella per danno erariale è sottoposta al ricorrere di un requisito psicologico: nello specifico, scatta la responsabilità erariale solamente se il fatto è stato commesso dal dipendente pubblico con dolo o colpa grave.

 

Qual è la conseguenza della responsabilità da danno erariale?

Il dipendente colpevole dovrà risarcire il danno patito dalla pubblica amministrazione, fermo restando l’eventuale responsabilità disciplinare e penale che può sorgere dalla medesima condotta. In particolare, la pubblica amministrazione potrà chiedere al dipendente:

  • il risarcimento dei danni che le ha provocato direttamente (ad esempio, rompendo alcune attrezzature pubbliche);
  • il risarcimento dei danni che le ha provocato indirettamente (è il caso del più volte richiamato danno all’immagine);
  • il rimborso di quanto pagato a terzi per la sua condotta illecita, visto che, come detto sopra, la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

 

Nel nostro ordinamento giuridico la norma riconducibile alla definizione di responsabilità amministrativa è del tutto vaga, e questo ha portato nel tempo la Corte dei conti ad elaborare una concezione iniziale di danno erariale che si atteggiava come un pregiudizio esclusivamente patrimoniale subìto dalla p.a., concezione ristretta alla lesione di elementi patrimoniali dello Stato che si sostanziava nella perdita o nel mancato accrescimento del patrimonio, ma da tempo è in atto, sia nella dottrina che nella giurisprudenza, un’estensione della tutela anche al danno non patrimoniale e morale.

 

Tra le ipotesi di danno erariale vi è il danno all’immagine che venne inizialmente normato con l’art. 17, comma 30 ter, decreto legge 1° luglio 2009, n.78, che prese il nome di Lodo Bernardo.

Quest'ultimo si sostanzia nella grave perdita di prestigio e nel grave detrimento dell'immagine della personalità pubblica volto ad incidere in via immediata sul rapporto di affectio societatis , ovvero sulla fiducia che lega la cittadinanza agli amministratori e in via mediata sulla capacità di realizzazione dei fini istituzionali, minando la base del buon funzionamento della pubblica amministrazione. In tal senso dottrina e giurisprudenza descrivono due tipologie di danno all'immagine.

Nella prima ipotesi si registra una lesione "esterna" alla p.a. laddove venga lesa l'immagine quale bene - valore identificativo dell'ente, nell'altro caso invece la lesione è " interna" intesa in termini di lesione all'immagine quale bene - valore coessenziale all'esercizio concreto dei poteri e delle funzioni pubbliche che l'ordinamento assegna all'ente.

 

Per quanto attiene poi alla quantificazione del danno all'immagine, l’art. 1 comma 62 della legge n.190/2012 (che ha novellato la l. n.20/1994)15 ha individuato il limite del doppio della utilità percepita o della somma appresa e ha circoscritto la norma alla “commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione”.

Altra categoria di danno erariale riguarda il danno da disservizio, che “ si caratterizza per l’inosservanza di doveri del pubblico dipendente (oggi canonizzati nel CCNL e nei codici di comportamento) con conseguente diminuzione di efficienza dell’apparato pubblico”19, ciò comporta il mancato raggiungimento, sotto il profilo qualitativo, dell’utilità che si prevedeva di ricavare dal funzionamento dei servizi e dalle funzioni pubbliche, e il derivante spreco delle risorse investite20. Nel caso in cui, invece, il servizio sia reso così negligentemente da risultare assolutamente inutile si formulerà un’ulteriore ipotesi di danno, che non genererà un “disservizio”, ma un “mancato servizio”.

 

 

Da:

IL DANNO ERARIALE NEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DAVANTI ALLA CORTE DEI CONTI. NUOVE IPOTESI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA GIURISPRUDENZA IN TEMA DI DANNO ALL'IMMAGINE

( Avv. Fabio Landolfi, Docente di Diritto amministrativo Università telematica Pegaso, Avvocato Cassazionista, Dottore di ricerca Seconda Università degli Studi di Napoli, Perfezionato in amministrazione e finanza degli Enti locali )