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Concorsi. Illegittima la prova orale a porte chiuse. Reintegro del candidato in graduatoria

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 16/01/2020 vai ai commenti

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“Lo svolgimento della prova orale di un concorso pubblico a porte chiuse, viola le basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento, creando anomalie lesive della posizione dei concorrenti non ammessi ad assistere”.

A stabilirlo il Tar Lombardia con la sentenza del 29 ottobre 2019 n. 02272.

I fatti
I giudici accolgono il ricorso di un candidato ad un pubblico concorso, rimasto escluso dalla graduatoria finale per aver conseguito un giudizio insufficiente nella prova orale.
Il candidato lamentava il mancato rispetto del principio di pubblicità della prova orale, conseguente alla decisione della commissione di espletare la prova a porte chiuse al fine di poter sottoporre a tutti i candidati la medesima domanda.

La decisione del TAR
Lo svolgimento a porte chiuse della prova, secondo il TAR “si pone in aperto in contrasto con la regola generale, immanente a qualunque procedura concorsuale, della pubblicità della prova orale e, quindi, con i principi di trasparenza e imparzialità, di cui all’art. 97 Cost. (…) Il concetto di garanzia della ‘pubblicità’ della seduta deve necessariamente estendersi (soprattutto) a “tutti” i soggetti che hanno un reale interesse ad assistere alle prove, primi fra tutti i partecipanti alla selezione, sia che abbiano già sostenuto il colloquio sia che ancora lo debbano compiere. Il tutto al fine di permettere la verifica, di persona, del corretto svolgimento delle prove orali degli altri partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. (…) Nella fattispecie in esame, la ‘speciale’ modalità ideata dalla Commissione per lo svolgimento delle prove orali, di sottoporre ai candidati la stessa domanda, ha indubbiamente violato le basilari regole di trasparenza, imparzialità e buon andamento, creando anomalie lesive della posizione dei concorrenti non ammessi ad assistere.”.

 

da Associazione B. Veghenzi