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Statali. Stop all’anticipo del Tfr/Tfs. Ecco la decisione del Consiglio di Stato

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/01/2020 vai ai commenti

AttualitàLeggi e sentenze

Stop al Dpcm che avrebbe dovuto regolare il finanziamento per l’erogazione in anticipo del Tfr/Tfs ai dipendenti statali.
A deciderlo il Consiglio di Stato che con il parere interlocutorio 151/2020 del 20 gennaio, ha sospeso il giudizio e chiesto un’interrogazione della documentazione ricevuta.

Cosa prevede la legislazione sull’erogazione del Tfr/tfs agli Statali
Quando un rapporto di lavoro si chiude, il dipendente (che sia pubblico o privato) ha diritto ad ottenere la liquidazione, ossia una somma di denaro spettante e accumulata per tutti gli anni di lavoro occupati presso l’azienda o l’ente statale.
Trattamenti di fine servizio e fine rapporto si differenziano tra loro rispetto alle modalità di calcolo: mentre i TFS (dipendenti pubblici) hanno carattere previdenziale e prevedono contributi distinti tra datore di lavoro e lavoratori (con la sola eccezione dell’Indennità di Anzianità), il TFR (dipendenti privati) ha carattere di salario differito. Di fatto, quest’ultimo consiste nell’accantonamento di una quota di salario rivalutato ed erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.
Normalmente i dipendenti pubblici, una volta raggiunti i requisiti per il pensionamento, devono aspettare 1-2 anni per poter riscuotere la liquidazione.

Il decreto legge 4/2019
La questione era riuscire a liquidare i “quota centisti” senza dovere aspettare, come era stato prospettato, fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici della Riforma Fornero.
Il testo prevede che i pensionati che usufruiscono di quota 100, possano avere un anticipo sulla liquidazione fino a 45 mila euro, erogato dalle banche.
Modalità e condizioni di questa operazione devono essere definite con Dpcm.
Il Consiglio di Stato ha rilevato una discrasia tra la platea di chi può chiedere il finanziamento nel testo del decreto 4/2019 e dello schema del Dpcm, nonché l’assenza in quest’ultimo delle regole per rivedere l’accordo quadro che regola il finanziamento.


Da il Sole 24 ore