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Infortunio e periodo di comporto. No al licenziamento se l’incidente determinato da datore di lavoro

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/02/2020

Contratto NazionaleLeggi e sentenze

Il superamento del periodo di comporto implica la perdita del posto di lavoro, ma il datore di lavoro non può licenziare il dipendente se l’infortunio è stato determinato dalla mancata adozione delle misure di sicurezza e prevenzione in azienda.

 

A stabilirlo la Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 febbraio 2020 n. 2527.

 

Infortunio e periodo di comporto. Cosa prevede il Ccnl 2016/2018

Art. 44
Infortuni sul lavoro, malattie professionali e infermità dovute a causa di servizio

  1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale o all’ abrogata infermitaÌ€ (infortunio o malattia) riconosciuta al dipendente da causa di servizio, seppure nei limiti di cui al successivo comma 2, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino a guarigione clinica certificata dall’ente istituzionalmente preposto e, comunque, non oltre il periodo di conservazione del posto pari a 18 mesi prorogabili per ulteriori 18 in casi particolarmente gravi. In tale periodo di comporto, che eÌ€ diverso e non cumulabile con quello previsto per la malattia ordinaria, al dipendente spetta la retribuzione di cui all’art. 42, comma 10, lett. a) (Assenze per malattia).
  2. Per le infermitaÌ€ dovute a causa di servizio, la disciplina di cui al presente articolo si applica nei limiti di cui all’art. 6 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, solo per i dipendenti che hanno avuto il riconoscimento della causa di servizio prima dell’entrata in vigore delle citate disposizioni.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che se la malattia è dovuta a causa riconducibile al datore di lavoro che non ha adottato in azienda le misure di sicurezza imposte dalla legge, la malattia può prolungarsi anche a tempo indeterminato senza rischio di perdere il posto.

In tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, la responsabilità del datore di lavoro, di natura contrattuale e non oggettiva, va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti da conoscenze tecniche del momento; ne consegue che incombe al lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l’onere di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso causale tra l’una e l’altra; solo se il lavoratore abbia fornito tale prova sussiste per il datore l’onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno. Inoltre, l’unico caso in cui le assenze del lavoratore, imputabili a malattia professionale, possono detrarsi dal computo del comporto è quello in cui detta malattia sia riconducibile ad una responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..

 

Da La Legge per tutti