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Arriva il ddl che riconosce l’emicrania come malattia sociale. Ecco quando

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 19/02/2020 vai ai commenti

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Pronto ad approdare in Senato, dopo essere stato approvato dalla Commissione di Igiene e Sanità alla Camera, il disegno di legge che riconosce la Cefalea come malattia sociale.

 

Di Emicrania ne soffrono 7 milioni di italiani; per l’Oms l’Organizzazione Mondiale della Sanità, rientra al terzo posto tra le malattie considerate invalidanti, responsabile per quanti ne sono affetti della grave compromissione della capacità di far fronte ai propri impegni familiari e lavorativi, costringendoli ad assentarsi dai luoghi di lavoro.

In termini di costi sociali questi vanno calcolati sia in modo diretto che indiretto dal momento che, ol­tre alle spese per la diagnosi e il trat­tamento, ci sono anche quelle legate all’incidenza delle assen­ze sul lavoro.

Erroneamente la cefalea vie­ne considerata un disturbo le­gato alla terza età: essa, in realtà, riguarda il 10,6 per cen­to delle persone tra i 25 e i 44 anni e nelle donne ricorre tre volte più frequentemente che negli uomini.

 

Il disegno di legge si compone di un solo articolo che definisce le caratteristiche della cefalea utili affinché sia riconosciuta come malattia sociale

 

Art. 1.

  1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l’effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità di cui al comma 2, nelle seguenti forme:
  2. a) emicrania cronica e ad alta frequenza;
  3. b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
  4. c) cefalea a grappolo cronica;
  5. d) emicrania parossistica cronica;
  6. e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;
  7. f) emicrania continua.

 

La tutela della salute è ricompresa dall'art. 117 della Costituzione tra le materie di legislazione concorrente; pertanto, spetterebbe alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

 

  1. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i medesimi progetti.

 

 da Studio Cataldi