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Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio? Sul ddl aggressioni polemiche infondate. Facciamo chiarezza

Vincenzo Rauccidi
Vincenzo Raucci
Pubblicato il: 19/02/2020 vai ai commenti

Attualità

L’eterna querelle, riportata nel titolo, diventa nuovamente di grande attualità dopo la decisione delle Commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera di non riconoscere lo status di pubblico ufficiale a medici e infermieri all’interno della discussione sul DdL contro la violenza sugli operatori sanitari.
Ma che differenza c’è tra il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio?
Partirei dalla definizione che dà il Codice penale agli articoli 357 e 358.
Art. 357.
Nozione del pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Art. 358.
Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.
Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
La disputa, dicevamo, ha coinvolto, negli ultimi decenni, il corpus professionale degli infermieri e ci ha spinti ad interrogarci se, nell’esercizio delle nostre attività assistenziali, possiamo essere definiti incaricati di pubblico servizio (come di norma è sempre stato) o pubblici ufficiali (come buona parte di noi infermieri asseriva, o asserisce, di essere).
Soprattutto dopo la legge 42 del 26 febbraio 1999, che ha operato la storica trasformazione (in vigore dal 1934) degli infermieri da “professione sanitaria ausiliaria” a “professione sanitaria”. Da questo punto in poi, è sembrato legittimo pensare che, dato il “potere certificativo” contenuto nell’art. 357 del c.p. e data la “mancanza di poteri tipici” enunciata nell’art. 358 del c.p., noi infermieri fossimo automaticamente ritenuti, nell’esercizio delle nostre funzioni, dei pubblici ufficiali. In particolare, si legge in molte dissertazioni, quando l’infermiere di Triage “certifica” una priorità attribuendo un codice colore o, ancora, quando un infermiere esperto di wound care prescrive gli opportuni presidi al paziente.
Probabilmente la questione resta e resterà ancora aperta, poiché il riconoscimento di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, non dipende tanto dal ruolo ma dalla funzione in un dato momento: nel mio ruolo di infermiere sono senz’altro un incaricato di pubblico servizio ma, in alcune attività “certificative”, comprese le annotazioni sul diario della cartella clinica, divento un pubblico ufficiale.
Per quanto concerne, invece, l’argomento di attualità citato in apertura di articolo, ovvero la decisione delle Commissioni Affari Sociali e Giustizia della Camera di non riconoscere lo status di pubblico ufficiale a medici e infermieri, è necessario sottolineare quanto questa decisione non sia stata presa per sottovalutare l’importante lavoro di medici e infermieri ma, anzi, per tutelarlo maggiormente.
Infatti, la consulta delle professioni sanitarie e socio-sanitarie (composta dai presidenti della FNOMCEO Filippo Anelli, della FOFI Andrea Mandelli, della FNOPI Barbara Mangiacavalli, della FNOPO Maria Vicario, dell’ONB Vincenzo D’Anna, della FNOVI Gaetano Penocchio, del CNOAS Gianmario Gazzi del CNOP David Lazzari e Renato Soma consigliere delegato dal Presidente dei Chimicifisici) ha suggerito alle suddette Commissioni di non riconoscere lo stato di pubblico ufficiale alle professioni sanitarie proprio per non caricarle di aggravi di responsabilità. Tuttavia sono state riconosciute le stesse tutele che derivano dallo status di pubblico ufficiale, quindi in primo luogo la procedibilità di ufficio, un aggravio delle pene per chi commette aggressioni verso medici, infermieri e tutti gli operatori della sanità.
In sostanza, quando la legge sarà approvata chiunque farà violenza a un operatore sanitario o sociosanitario, in qualsiasi luogo stia lavorando, incorrerà nelle medesime pene previste per l’aggressione a un pubblico ufficiale.