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Turni. Con quanto anticipo devono essere comunicati? La giurisprudenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 01/06/2020 vai ai commenti

Leggi e sentenze

L’obbligo datoriale di affissione in luoghi accessibili dei turni di servizio di cui all’articolo n.10 della legge n.138 del 1958 deve essere inteso come volto a consentire al lavoratore di conoscere in via anticipata, in un tempo ragionevole, i propri impegni lavorativi, al fine di una programmazione del proprio tempo di vita.

Il concetto espresso dalla Cassazione con la sentenza n.12962 del 2008 viene cassato dalla Sentenza della Cassazione n.31957 del 6/12/2019.

I fatti

I dipendenti di una società chiedevano di ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale alla vita di relazione causato dalla intempestiva comunicazione dei turni di lavoro.

I lavoratori avevano lamentato che nel periodo da gennaio 2013 a dicembre 2014 i turni di lavoro erano stati comunicati all'azienda di giorno in giorno, ossia con un anticipo non ragionevole, che aveva determinato un disagio nella gestione della vita di relazione; che era illegittima anche l'organizzazione del lavoro pattuita con l'accordo aziendale del 10 dicembre 2014 mediante affissione dei turni il lunedì, il mercoledì e il venerdì, comportando un preavviso inferiore alle 48 ore almeno per i giorni di martedì, giovedì e sabato; che era irrilevante l'approvazione dell'accordo con referendum aziendale, non potendo questo sanare la violazione di norme imperative di rango costituzionale; che doveva essere riconosciuto a ciascun lavoratore il diritto al risarcimento del danno alla persona cagionato dalla illegittima compressione del tempo di riposo e del tempo libero, da ricondursi alla categoria del danno esistenziale, in quanto influente sulla vita di relazione.

La Corte di Appello di Torino con la sentenza 281/2017 condannava l’azienda datrice al pagamento 10 euro al giorno per 26 giorni del mese per il periodo gennaio 2013 - novembre 2014, ossia per il periodo durante il quale la comunicazione dei turni da parte della società avveniva con un preavviso sempre inferiore alle 48 ore, e invece in 5 euro al giorno per 26 giornate lavorative al mese per il periodo da dicembre 2014 ad agosto 2015, quando la comunicazione dei turni da parte della società avveniva con preavviso inferiore alle 48 ore per tre giorni alla settimana.

 

Marialuisa Asta

La società datrice ricorre in Cassazione.

 

Quando si parla di lavoro a turni?

Si ha un lavoro a turni quando diversi dipendenti sono successivamente occupati negli stessi posti di lavoro, secondo un determinato ritmo (compreso quello rotativo). Il ritmo può essere di tipo «continuo» o «discontinuo» e comporta la necessità per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo determinato di giorni o di settimane.

 

La decisione della Cassazione

La Cassazione accoglie il ricorso della società datrice con la seguente motivazione: l'art. 10 della legge n. 138 del 1958 non statuisce alcun termine per la comunicazione dei servizi, ma si limita ad affermare che "le aziende esercenti devono affiggere i turni di servizio negli uffici, nelle autostazioni, nei depositi e nelle officine in modo che il personale ne possa prendere conoscenza"; il d.l. 138 del 2011 consente al contratto aziendale di disciplinare gli orari e i turni di lavoro, anche in peius rispetto alla contrattazione nazionale o a norme di legge.

Cosa dice la giurisprudenza sulla comunicazione del turno ai dipendenti

Pur mancando una norma specifica che imponga al datore di lavoro di comunicare in anticipo i turni di servizio, in ogni caso egli deve comunque garantire un minimo preavviso. E questo perché tutta la normativa in materia di rapporto di lavoro impone ai contraenti (datore e dipendente) di comportarsi, nell’esecuzione del contratto, secondo buona fede e correttezza. Qualora si ravvisasse la mancata correttezza e buona fede, il lavoratore ha diritto a vedersi riconosciuto un risarcimento.

Il risarcimento però è subordinato al fatto che l’interessato dimostri di aver subito un danno dall’organizzazione intempestiva degli orari di lavoro.

 

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