Iscriviti alla newsletter

Dalla conciliazione vita- lavoro all’uso dei DPI. Sottoscritto il protocollo sicurezza. Ecco cosa prevede

La Redazionedi
La Redazione
Pubblicato il: 27/07/2020 vai ai commenti

AttualitàGovernoLeggi e sentenze

E’ stata sottoscritto il 24 luglio il protocollo quadro “Rientro in Sicurezza”  uno strumento importante sul fronte della prevenzione e della sicurezza dei dipendenti pubblici, alla cui sottoscrizione ha partecipato anche CGS, la confederazione alla quale conferisce il NurSind.

Al tavolo virtuale per la sigla del documento erano presenti il ministro per la Pa, Fabiana Dadone, e i sindacali Cgil, Cisl, Uil, Cgs, Cida, Cisal, Confsal, Cse, Codirp, Confedir, Cosmed, Usb, Unadis, Ugl e Usae.

Il documento, vidimato dal Comitato Tecnico-Scientifico del Ministero della Salute, dà precisi indirizzi alle amministrazioni in ordine alla necessità di tutelare il personale, gli utenti e tutte le altre figure che interagiscono con i pubblici uffici, contemperando le imprescindibili esigenze sanitarie con la necessità di una ripresa dell’erogazione in presenza dei servizi.

 

Cosa prevede il protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”

  1. Revisione ed integrazione del documento di valutazione rischio attraverso il coinvolgimento del responsabile del servizio prevenzione e protezione e del medico competente: identificando, durante il periodo di emergenza, misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio da esposizione a SARS-CoV-nell’ottica della tutela della salute dei lavoratori e dell’utenza. Ponendo particolare attenzione alla gestione dei casi di sospetta sintomatologia da Covd-19.
  2. Prevedere formazione ed informazione
  3. Dispositivi di protezione individuali: pubbliche amministrazioni si impegnino a garantire, come condizione per l'espletamento delle prestazioni lavorative e qualora per complessità dell’attività e/o difficoltà oggettive non sia possibile garantire continuativamente il previsto distanziamento interpersonale, la dotazione di appropriati dispositivi di protezione individuale quali quelli previsti dall’articolo 34 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9 in combinato con la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e successive leggi di conversione, per i lavoratori che svolgono attività in presenza o che lavorino in maniera ordinaria in postazioni di lavoro in spazi condivisi. Inoltre, la protezione dei lavoratori dovrà essere garantita, ove possibile, anche attraverso l’utilizzo di barriere separatorie. Per i lavoratori che svolgono attività a contatto con il pubblico e/o che prestano servizi esterni, in aggiunta ai dispositivi di protezionale individuale per le vie respiratorie potrà essere previsto l’impiego di visiere, garantendo adeguata formazione al loro utilizzo.
  4. Rilevazione della temperatura corporea all’ingresso dei luoghi di lavoro. In caso ti TC superiore ai 37.5°c non sarà consentito l’accesso al lavoratore.
  5. Orario dei servizi erogati al pubblico e quello di lavoro siano organizzati in maniera più flessibile, in particolare, per le fasce di entrata e uscita, anche con riferimento ai rispettivi CCNL, in quanto ciò costituisce una misura rilevante per prevenire aggregazioni e per facilitare il distanziamento interpersonale nei luoghi di lavoro, oltre a contribuire alla riduzione del rischio di affollamenti nei mezzi pubblici nel tragitto casa lavoro dei lavoratori.
  6. Garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti di lavoro
  7. Articolazione dell’orario di lavoro, favorire la conciliazione dei tempi vita-lavoro dei dipendenti, tenendo conto delle eventuali condizioni peculiari di  disagio e di fragilità del personale interessato, ovvero della presenza di patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio, e di quanto previsto relativamente alle condizioni personali o familiari nelle parti normate dai CCNL sull’orario flessibile, adottando misure di flessibilità oraria a beneficio degli stessi, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

Protocollo_quadro_RIENTRO_IN_SICUREZZA_MIN_PA-OO_SS_24_07_2020