Iscriviti alla newsletter

Muore paziente in UTIC. Non è compito del primario verificare che gli infermieri conoscano monitor

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 22/07/2021 vai ai commenti

La SentenzaLeggi e sentenzeProfessione e lavoro

E' responsabile l'infermiere e non il medico per ignoranza del funzionamento dell'impianto.

A stabilirlo la Sezione IV Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 2541/2016

I fatti

Il Direttore della Divisione di Cardiologia e Unità di Terapia Intensiva Cardiologia, veniva portato in giudizio, in seguito alla morte di un paziente ricoverato, per negligenza, imprudenza, imperizia ed inoltre in violazione dei protocolli di buona prassi di organizzazione del lavoro in U.T.I.C.

Al direttore veniva altresì contestato di aver omesso di vigilare, in occasione della contemporanea installazione  del nuovo impianto di monitoraggio Philips, sulla esaustività della formazione del personale addetto al  reparto in merito alle modalità di utilizzo delle apparecchiature telemetriche in dotazione all'unità di
terapia sub-intensiva, nonchè sul corretto e sufficiente livello di apprendimento raggiunto da ciascuno con particolare riferimento ai comandi di sospensione/riattivazione degli allarmi sonori e alla loro
visualizzazione in video.

Al paziente, ricoverato in Uitc, veniva applicato  l'apparecchio telemetrico che, a tale momento, aveva gli allarmi sonori sospesi, necessitanti di riattivazione manuale, mai avvenuta nonostante la
comparsa delle reattive segnalazioni sul monitor centrale; pertanto al momento della crisi di  fibrillazione, non segnalata dagli allarmi sospesi ma regolarmente segnalata dal monitor centrale peraltro privo di sorveglianza-, il personale non veniva tempestivamente allertato con conseguente exitus del paziente.

 

La Cassazione

Secondo la Suprema Corte non rientra tra i compiti del Primario organizzare i corsi per la formazione del personale infermieristico su nuovi sistemi di monitoraggio e neppure verificare la piena conoscenza da parte dei singoli operatori.  D'altronde, la stessa IV sezione Penale aveva già avuto modo di individuare in capo all'infermiere delle responsabilità di tipo omissivo riconducibili ad una specifica posizione di garanzia nei confronti del paziente del tutto autonoma rispetto a  quella del medico (sent. n. 9638 del 2/3/2000; n. 24573 del 13/5/2011) ed aveva ravvisato il fondamento di tale posizione di garanzia proprio nell'autonoma  professionalità dell'infermiere: "soggetto che ... svolge un compito cautelare essenziale nella salvaguardia della salute del paziente, essendo ... onerato di vigilare sul decorso post operatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, l'intervento del medico".

Secondo i giudici, il graduale percorso di affermazione della professionalità del  personale infermieristico (e della conseguente autonomia decisionale e organizzativa) assume specifico
rilievo nell'ambito delle Unità di terapia intensiva cardiologica, in quanto "... le UTIC sono state  introdotte negli anni '60 e sono caratterizzate da un'area di degenza dove si esercita una sorveglianza  diretta e continua del paziente da parte del personale infermieristico in grado di intervenire  autonomamente ed immediatamente alla comparsa di un'aritmia minacciosa; l'UTIC è caratterizzata, cioè, da personale che fa un training specifico e che non è mero esecutore, ma in qualche modo agisce  da medico, essendo in grado di agire terapeuticamente in autonomia  nell'immediatezza anche senza la  presenza del medico.

 

da Altalex