Iscriviti alla newsletter

Contratto. Festività soppresse non godute, possono essere monetizzate?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 05/08/2021 vai ai commenti

Contratto Nazionale

E’ possibile procedere alla monetizzazione delle festività soppresse non godute da un dipendente nel periodo di competenza a causa di malattia protrattasi durante tutto il corso dell’anno poi sfociata in dispensa dal servizio per inabilità?

 

Si precisa che l’art. 33 titolato “Ferie e recupero festività soppresse”, comma 6, del CCNL relativo al Comparto Sanità del 21/05/2018 ha qualificato le quattro giornate della legge n.937/1977 come giornate di riposo, assimilandole alle ferie. Tuttavia, tale equiparazione, non vale per tutti gli aspetti applicativi essendo tali giornate di riposo disciplinate anche dalla legge citata che, come già rilevato da codesta Azienda, ne prevede, a differenza delle ferie, la fruibilità esclusivamente nell’anno di riferimento senza possibilità di trasferimento all’anno successivo.

Per quanto attiene alla monetizzazione delle ferie, si rappresenta che la stessa norma contrattuale appena citata è intervenuta in materia nei commi 9 e 11.

Al comma 9 si dice, con estrema chiarezza che “Le ferie…non sono monetizzabili fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11…..

Mentre al comma 11 si precisa che “le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”.

Facendo espresso riferimento “ai limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative”, si è operato pertanto un rinvio mobile a tali norme e disposizioni.

Sempre con riferimento a tale comma 11 dell’art.33 del CCNL del 21/5/2018, è stata altresì predisposta una specifica dichiarazione congiunta ovverosia la n. 1 dove “le parti si danno reciprocamente atto che, in base alle circolari applicative emanate in relazione all’art. 5, comma 8, del D.L. 95 convertito nella legge 135 del 2012 (MEF-Dip. Ragioneria Generale Stato prot. 77389 del 14/09/2012 e prot. 94806 del 9/11/2012- Dip. Funzione Pubblica prot. 32937 del 6/08/2012 e prot. 40033 dell’ 8/10/2012), all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.”