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A casa senza green pass o sospeso perché non vaccinato. E se mi ammalo, muta il titolo di assenza?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 14/10/2021 vai ai commenti

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Lo stato di malattia insorto in un periodo di impossibilità sopravvenuta alla prestazione di lavoro per mancato possesso di green pass o per mancata vaccinazione, per quanto riguarda gli operatori sanitari, non assume alcun rilievo e non è quindi idoneo a mutare il titolo di un'assenza del lavoratore.

L'articolo 3 comma 6 del Dl n. 127/2021 prevede che nel caso in cui il lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, né di alcuna certificazione di esonero dalla campagna vaccinale, ovvero ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sia considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.

Tale periodo di assenza ingiustificata non determina maturazione di retribuzione nè di contribuzione correlata, non determina attivazione di procedimenti disciplinari e garantisce la conservazione del posto di lavoro. Il legislatore del decreto 127 qualifica, dunque, l'assenza del lavoratore per le motivazioni sopra esposte come assenza ingiustificata. Si tratta di una condizione che di per sé qualifica, in modo chiaro la natura dell'assenza, che rimane tale fino alla presentazione della certificazione verde.

Il Dl 44/2021, prevede l’obbligo vaccinale Covid per gli operatori sanitari; qualora siano sprovvisti di vaccino, la norma prevede il ricollocamento laddove possibile, diversamente il lavoratore sarà sospeso senza stipendio, maturazione ferie e contributi, fino alla fine dello stato di emergenza, previsto per adesso al 31 dicembre 2021.

Nel caso dell’obbligo del green pass, la conversione da assenza ingiustificata ad assenza per malattia si riterrebbe possibile solo in seguito alla presentazione del certificato verde, che conseguentemente porrebbe il lavoratore nella condizione di dover legittimare la sua assenza dal lavoro, posto che la prestazione di lavoro sarebbe possibile e quindi esigibile. Stessa cosa per l’operatore sanitario, la cui conversione della sospensione in malattia avverrebbe solo all’atto della vaccinazione.

 

Quotidiano del Diritto