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Infermieri. Il datore di lavoro può cambiare l’orario di lavoro ed il tipo di turnazione?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 08/11/2021 vai ai commenti

Leggi e sentenzeProfessione e lavoro

Il datore di lavoro non può ridurre unilateralmente l’orario normale di lavoro dei propri dipendenti, ma può modificare anche unilateralmente la distribuzione dell’orario di lavoro nell’arco della giornata o della settimana lavorativa. 

I limiti allo ius variandi del datore di lavoro nei contratti di lavoro part-time non sono infatti estensibili al contratto di lavoro a tempo pieno. Ciò, poiché nel lavoro a tempo parziale la programmabilità del tempo libero assume un carattere essenziale che giustifica l’immodificabilità dell’orario da parte datoriale; mentre, nel lavoro a tempo pieno un’eguale tutela del tempo libero del lavoratore si tradurrebbe nella negazione del diritto del datore di lavoro di organizzare l’attività lavorativa.

È quanto affermato dal Tribunale di Milano 3 dicembre 2018, n. 2787, secondo cui nel rapporto di lavoro full-time, il datore di lavoro nell’esercizio dei poteri organizzativi riconosciutigli dagli artt. 2086, 2094 e 2104 c.c. può modificare, per esigenze organizzative, le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti anche con riguardo alla distribuzione del lavoro nell’arco della giornata, “ancorché con un provvedimento unilaterale espressione dello ius variandi e del potere di organizzazione dell’impresa di cui all’art. 41 della Costituzione” (Cass. n. 587/1987 e Trib. Verona 21 dicembre 2015, n. 768).

Tuttavia, il fatto che il datore di lavoro abbia il potere di variare unilateralmente l’orario, nei confronti del dipendente full time, non implica che questo potere sia illimitato e che possa essere esercitato in modo arbitrario: il diritto di modificare le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa dei dipendenti, anche per quanto concerne la distribuzione del lavoro nell’arco della giornata, deve infatti rispondere a delle esigenze organizzative, tecniche o produttive dell’impresa.

Il datore di lavoro, in particolare, è tenuto, nelle sue scelte, a seguire i criteri della buona fede e della correttezza, che valgono come regola generale nell’esecuzione del contratto: una variazione oraria che non risponde alle esigenze dell’impresa è senza dubbio contraria alla buona fede e alla correttezza. Pertanto, nel caso in cui il mutamento dell’orario di lavoro non risponda a precise esigenze dell’azienda ma risulti irragionevole, la variazione è da considerarsi illegittima e deve essere ordinato il ripristino del precedente orario di lavoro: quest’orientamento è stato confermato dalla Pretura di Milano.

Il potere di variare unilateralmente l’orario lavorativo, da parte dell’imprenditore, deve poi rispettare:

  • il diritto al riposo;
  • il diritto alla salute;
  • il principio di ragionevolezza;
  • il diritto alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana.

 

Da La legge per tutti