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Anticipo ferie non maturate: è possibile?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 31/05/2022 vai ai commenti

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L’anticipo ferie non maturate avviene nel momento il dipendente chiede al proprio datore di lavoro, di anticipare le ferie, anche se queste ultime non sono ancora state accumulate a sufficienza durante il periodo lavorativo.

Ogni dipendente ha diritto,  in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito. Durante tale periodo, al dipendente spetta la retribuzione di cui agli art. 19, comma 1, del CCNL dell’1.9.1995 (Ferie e Festività) come integrato dall’art.23, comma 4, del CCNL del 19.4.2004 (Disposizioni particolari).

  1. In caso di distribuzione dell'orario settimanale di lavoro su cinque giorni, in cui il sabato è considerato non lavorativo, la durata delle ferie è di 28 giorni lavorativi.
  2. Per i dipendenti che invece hanno un’articolazione oraria su sei giorni, la durata delle ferie è di 32 giorni lavorativi.
  3. Ai dipendenti assunti per la prima volta in una pubblica amministrazione per i primi tre anni di servizio, comprensivi anche dei periodi lavorati presso altre pubbliche amministrazioni, spettano 26 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su cinque giorni, oppure 30 giorni di ferie in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni. Dopo tre anni di servizio, anche a tempo determinato, spettano rispettivamente 28 giorni lavorativi e 32 giorni lavorativi.

A questi vanno aggiunti 4 giorni festività soppresse.

 

I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

  • I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie e di festività soppresse proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno ed il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.  
  • I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un periodo di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.

La possibilità di usufruire delle ferie non maturate non è vietata, ma è necessario un accordo tra datore di lavoro e dipendente, in quanto il datore di lavoro non è obbligato a concedere delle ferie non ancora maturate in base ai ratei accreditati mensilmente.