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Infermieri ed ostetriche. Con il nuovo contratto cambia la mobilità: ecco come

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La Redazione
Pubblicato il: 29/06/2022 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Fermo restando che la materia inerente la mobilità è regolata dalla legge e le norme contrattuali sono, su questo aspetto, residuali, si sono registrate delle discrete vittorie relativamente al nuovo contratto collettivo nazionale, al momento in discussione.

Dopo la firma del CCNL 2016-2018, NurSind aveva chiesto di far chiarezza su uno degli aspetti della mobilità molto utilizzato nel comparto sanità, la mobilità “per compensazione” o “per interscambio” che, con la disapplicazione delle precedenti norme, non trovava più presenza nel contratto.
 
L’Aran aveva già risposto ad alcune aziende che avevano sollevato  dubbi sull’esistenza della mobilità per compensazione (la legge non ne parla esplicitamente) richiamando una circolare della Funzione Pubblica. Il nuovo testo contrattuale, che norma la mobilità all’articolo 63, al comma 5  stabilisce che resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29 bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative, superando la difficoltà di interpretazione di cui le aziende approfittavano per impedire anche questa forma di mobilità.

Ed ancora, nel nuovo contratto è prevista la possibilità, da parte dell’azienda, di dare priorità, nelle procedure di mobilità, alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori -  Comma 3. Nell’applicazione del comma 2, le Aziende ed Enti possono dare priorità alle domande per gravi e documentate esigenze di salute, per ricongiungimento del coniuge o per esigenze connesse all’assistenza ai figli minori o inabili e ai genitori.

Vengono inoltre stabiliti tempi certi per la pubblicazione dei bandi e la risposta da parte dell’ente di appartenenza alla richiesta di mobilità da parte dell’ente accettante.

 

Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

  1. la mobilità avviene nel rispetto dell’area e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire. Resta fermo quanto previsto all’art. 19 comma 3 (Progressione economica all’interno delle aree) e all’art. 23 commi 2 e 3 (Disposizioni particolari sulla conservazione del trattamento economico in godimento);
  2. il bando, da emanarsi con cadenza annuale e pubblicato sul sito web aziendale, riportante i profili ricercati dall’Azienda, indica procedure e criteri di valutazione;
  3. la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
  4. la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
  5. il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
  6. fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando avviene anche senza il preventivo assenso della stessa. L’Azienda o Ente di appartenenza, ricevuta la richiesta di assenso, rispondono motivatamente entro 30 giorni.