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Sospensione vincolo di esclusività infermieri. Quale secondo lavoro potranno fare?

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 17/04/2023 vai ai commenti

AttualitàGoverno

L’articolo 13 del Decreto Bollette, quello che per capirci, ha sospeso fino al 31 dicembre 2025 il vincolo di esclusività che lega infermieri ed ostetriche all’azienda di appartenenza, è una delle norme più complesse e controverse di tutto il pacchetto sanità.

Complesso, di difficile interpretazione e che lascia adito ad una serie di interrogativi. Tra questi, uno dei più frequenti, è quello che riguarda la possibilità di lavorare in altri ambiti, che non siano di natura sanitari.

 

Rispondiamo quindi subito al quesito. Da una lettura analitica del testo dell’articolo, si evince che no, non sarebbe possibile lavorare in altri ambiti, se non in quello sanitario. La deroga al principio di cui all’art. 53 deve essere circoscritta perché delle 5 classiche attività vietate, quella di cui si ammette la praticabilità è solo la libera professione mentre la deroga stessa non può essere diretta alle altre attività richiamate nell’art. 60 del DPR 3/1957 e cioè "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, ne alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro”.

 

Stefano Simonetti, de il Sole24ore, analizza tutti i punti controversi di quella che è stata considerata una timida apertura alla libera professione del personale sanitario del comparto.

 

Di seguito i punti di rilievo:

- la norma non è strutturale ma, con la reintroduzione di un termine finale, continua ad essere provvisoria e legata a fattori congiunturali;
- la platea dei destinatari è limitata e carente perchè esclude i dirigenti delle professioni;
- la mancata espressa e inequivocabile previsione dello svolgimento di attività libero-professionale è una questione che va definita;
- il richiamo acritico all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il quale ricomprende le fattispecie sia dell’incompatibilità che del cumulo di impieghi;
- la parola "incarichi" contenuta nel comma 2 – non modificato, come detto, dall’art. 13 del DL 34/2023 – è completamente avulsa dal contesto della norma e rende del tutto fuorviante la ricostruzione di cosa possono o non possono fare gli infermieri e gli altri professionisti;
- in stretta correlazione con il punto precedente, desta perplessità la prevista verifica sul "rispetto della normativa sull'orario di lavoro", perché se stiamo parlando di libera professione il datore di lavoro non è tenuto e non può effettuare alcun controllo;
- quindi, un infermiere dovrebbe poter svolgere attività libero-professionale in favore di strutture private, strutture accreditate, singoli utenti ma non attivare un rapporto di lavoro subordinato sia con altre strutture pubbliche che private. L’attività è in ogni caso soggetta ai vincoli dell’art. 2015 cc relativo all’obbligo di fedeltà;
- la previa autorizzazione dovrebbe limitarsi esclusivamente all’assenza di pregiudizio relativo all’"obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica", circostanza questa che era valida nel novembre 2021 ma che attualmente deve essere quantomeno riformulata;
- il regime giuridico, fiscale e previdenziale dell’attività consentita è totalmente indefinito. Rspetto ai tre aspetti di cui sopra, dovrebbe essere chiarito se: le prestazioni professionali autorizzate rientrino nella fattispecie di cui all’art. 2229 e segg. del cc; se siano esercitabili previa apertura di Partita Iva, in quanto l’Agenzia delle Entrate ritiene che lo svolgimento di una professione non sia compatibile con il regime delle prestazioni occasionali; se i contributi previdenziali sono versati alle rispettiva Cassa pensioni (Enpapi e altri).

 

da il Sole24ore