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Allontanamento del paziente e responsabilità dell'infermiere: il parere di Luca Benci.

Chiara D'Angelodi
Chiara D'Angelo
Pubblicato il: 09/10/2016 vai ai commenti

La rubrica di Luca benciNursing

Rispondendo a una richiesta di parere da parte del Collegio IPASVI di Pisa, il noto giurista Luca Benci si esprime in ordine alla responsabilità dell'infermiere in merito ad eventi avversi che possano interessare pazienti che, non per deliberata volontà, si allontanino dalle strutture sanitarie presso cui sono ricoverati.

Il caso riguarda non chi, consapevolmente, decide di allontanarsi o di lasciare la struttura per valutazione propria, ma chi, piuttosto, in stato di confusione o di incapacità di badare a se stesso, si allontana dalla struttura stessa (ad esempio pazienti anziani o alcune tipologie di pazienti psichiatrici).

In questi casi, a quanto scrive Benci, diventa determinante l'analisi della presa in carico del paziente stesso e la definizione del piano di assistenza, in quanto la responsabilità dell'infermiere (che potrebbe rispondere di lesioni personali, se il paziente si arreca danno, o addirittura di omicidio colposo nel caso più tragico) dev'essere valutata in base alla prevedibilità e alla prevenibilità dell'allontanamento. Elementi alla cui determinazione concorre in maniera importante la valutazione effettuata in fase di presa in carico assistenziale, oltre che elementi quali le caratteristiche della struttura, l'organizzazione interna, ecc.

Una accurata valutazione del quadro complessivo del paziente e la contestualizzazione del piano assistenziale in base alle caratteristiche del ricoverando e della struttura ricettiva sono dunque la premessa per circoscrivere e determinare in misura legalmente congrua il limite di responsabilità dell'infermiere in questi casi.

 

 

 

La responsabilità dell’infermiere nell’allontanamento non autorizzato del reparto da parte di un paziente

 

Il quesito posto alla base di questo parere – quale responsabilità abbia un infermiere nel caso di un paziente che si allontana dal reparto – è strettamente connessa alla c.d. “presa in carico” (terminologia professionale) del paziente e al contenuto della c.d. “posizione di garanzia” (terminologia giuridica).

Andiamo per gradi: quando un paziente entra in un reparto viene preso in carico da uno o più infermiere che, in relazione al grado di autosufficienza, deve garantire a lui, nei limiti del prevedibile e del prevenibile, l’integrità fisica.

L’infermiere però non è più, come lo era nei manicomi, un “custode” del paziente anche se mantiene una certa responsabilità sull’incolumità del paziente in relazione alle sue condizioni e ai suoi bisogni di assistenza. In questo caso l’infermiere ha la c.d. posizione di garanzia: si rende cioè garante dell’incolumità nei confronti di un paziente che non è in grado di garantirsela.

La responsabilità è però limitata. La giurisprudenza la subordina a due concetti chiave del diritto penale: la prevedibilità e la prevenibilità dell’evento. Se un evento è prevedibile e prevenibile c’è responsabilità infermieristica, altrimenti no.

La prevenibilità è relativa alle condizioni del paziente, alla sua diagnosi, al grado di autosufficienza, alle misura esigibili da porre in essere in relazione alla valutazione del paziente ecc.

La prevenibilità è riscontrabile in seguito alle condizioni della struttura, alla dotazione organica del personale, alle criticità dell’organizzazione ecc.

L’infermiere può essere chiamato a rispondere di lesioni personali – nel caso che il paziente abbia danni su se stesso - e di omicidio colposo in caso di morte.

E’ chiaro che stiamo parlando di pazienti che si allontanano senza una chiara precisa volontà di farlo, ma stiamo parlando dei pazienti che si allontanano non essendo compos sui. In questo ultimo caso non riscontriamo un paziente che esprime una reale volontà di allontanarsi e di non essere curato: l’allontanamento è relativo alla confusione del soggetto.

I pazienti più critici, dal punto di vista della volontà, sono i pazienti anziani confusi e talune categorie di pazienti psichiatrici.

Diverso è il paziente che si allontana – senza autorizzazione anche lui - per motivi personali, per disistima o polemica nei confronti della struttura o altri motivi. In questo caso non sussistono responsabilità per l’incolumità del paziente da parte dell’infermiere in quanto è una situazione che esprime una libera e insindacabile scelta.

In conclusione: il momento fondamentale è relativo alla presa in carico del paziente, alla sua valutazione e ai suoi bisogni. L’assistenza – e quindi la responsabilità – vengono parametrate in relazione proprio alla valutazione e al piano di assistenza relativo.

 

Luca Benci

Giurista