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Infermieri. Reperibilità pagata un euro all’ora, indennità ferma da secoli. Anche i medici camapani sul piede di guerra

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 13/04/2018 vai ai commenti

AttualitàContratto Nazionale

I medici campani minacciano le dimissioni di massa, le indennità di reperibilità sono vergognose: 24, 98 euro lordi per 12 ore di arresti domiciliari, un euro l’ora circa.

Anche i medici dunque recriminano stipendi fermi da dieci anni ed indennità ferme al secolo scorso.

La questione reperibilità riguarda anche gli infermieri, le cui indennità restano ferme, anche nella pre-intesa del nuovo CCNL: 20,66 euro per 12 ore.

La reperibilità richiede che l'infermiere sia disponibile a recarsi in servizio in tempi brevi, i periodi di reperibilità vanno da un minimo di 4 ore ad un massimo di 12 ore.

La reperibilità che di fatto sequestra il dipendente, è un istituto che sarebbe dovuto essere superato nel tempo e sostituito dalle guardie notturne.

In realtà non è stato così, e l’uso della reperibilità ha preso sempre più piede, soppiantando le guardie: la motivazione è economica, le reperibilità vengono remunerate con il fondo di cui all’art. 80 (Fondo condizioni di lavoro e incarichi.

Ma il problema non sono solamente le indennità, ma anche la deroga alle direttive sul riposo, visto che la reperibilità non interrompe ma sospende il riposo.

Articolo 28 comma 10.

Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite nei successivi sette giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo. Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni contenute nel presente comma sono definibili dalle Aziende o Enti”.

Ed ancora nel nuovo CCNL, il limite delle 6 reperibilità mensili, viene derogato, con l’aggiunta della locuzione “di norma”.

Articolo 28 comma

Di norma non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sei turni di pronta disponibilità al mese”.

 

Una recentissima sentenza belga , sugli elettricisti ha affermato che “un istituto del tutto omologabile alla nostra piena disponibilità rientra nell'orario di lavoro e come tale va retribuito e considerato anche ai fini della direttiva orari

Utopia anche nella nuova ipotesi di contratto.

I medici sono sul piede di guerra e lo sono anche gli infermieri, a riprova lo sciopero indetto da NurSind, che ha registrato tra ieri e oggi un’alta adesione.

 

Da Doctor33