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Infermieri. Lo stress forzato del lavoratore va risarcito. La sentenza

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 23/04/2018 vai ai commenti

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Sono legittime le richieste risarcitorie avanzate dai lavoratori per il cosiddetto danno da "straining".

A stabilirlo la Sentenza della Corte di Cassazione n. 7844 del 29 marzo.

 

I fatti

Il lavoratore ricorrente, si era trovato a vivere in azienda una notevole situazione di stress. Nonostante fosse inquadrato nella categoria dirigenziale, era stato allontanato dalla direzione ed investito da una serie di lettere di scherno inviate dalla stessa banca dove prestava la sua attività.

L’invio delle lettere, anche se circostanziato nel tempo, aveva provocato nel lavoratore uno stato di stress e di mortificazione tale da pregiudicare il suo stato di salute.

 

Nella sentenza presa in esame, a profilarsi è il reato di Straining che è si differenzia dal Mobbing, ma che allo stesso modo, secondo la Cassazione, deve essere risarcito.

 

Lo straining è una situazione lavorativa conflittuale di stress forzato in cui il lavoratore subisce azioni ostili anche se limitate nel numero e in parte distanziate nel tempo, tali da provocare in lui una modificazione in negativo, costante e permanente, della situazione lavorativa, atta ad incidere sul diritto alla salute, costituzionalmente tutelato.

Il mobbing indica atti e comportamenti discriminatori e vessatori protratti nel tempo posti in essere nei confronti dei lavoratori dipendenti pubblici o privati da parte dei datori di lavoro o soggetti posti in essere in posizione sovraordinata (mobbing verticale), ovvero da altri colleghi (mobbing orizzontale), o anche da parte di sottoposti nei confronti di un superiore (mobbing ascendente) e che si caratterizzano come una vera e propria forma di persecuzione psicologica e di violenza morale.

 

Le due forme di vessazioni si distinguono per la durata e la ripetizione nel tempo, lo straining è caratterizzato da azioni vessatorie sporadiche, limitate nel numero e/o distanziate nel tempo, anche un solo atto vessatorio, tale da provocare stress, può essere definito Straining, e dunque dare diritto al risarcimento.

 

La Corte di Cassazione nelle motivazioni che hanno portato al riconoscimento del Diritto al risarcimento ha inotre ribadito che:

 

ai sensi dell´art. 2087 c.c. – norma di chiusura del sistema antinfortunistico e suscettibile di interpretazione estensiva in ragione sia del rilievo costituzionale del diritto alla salute sia dei principi di correttezza e buona fede cui deve ispirarsi lo svolgimento del rapporto di lavoro – il datore è tenuto ad astenersi da iniziative che possano ledere i diritti fondamentali del dipendente mediante l´adozione di condizioni lavorative ´stressogene´ (cd. ´straining´)”.

 

 

da Doctor33 e Dirittosanitario

ph credit: dal web