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Opi, Rsu ed appartenenza sindacale. Legittimo o incompatibile il doppio ruolo?

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La Redazione
Pubblicato il: 16/05/2018 vai ai commenti

La rubrica di Luca benci

Il giurista Luca Benci interviene  in merito alla questione della incompatibilità tra il ruolo di componente Ordine delle Professioni Infermieristiche, componente Rsu ed appartenenza sindacale. 

da Quotidiano Sanità. 

Si pone il problema delle incompatiblità tra attività ordinistica e attività sindacale con particolare riferimento alla nuova disciplina legislativa. Per affrontare la tematica occorre una premessa sulla natura degli ordini professionali.

Gli ordini professionali sono definiti, per antico insegnamento amministrativistico, come “enti associativi – esponenziali della rispettiva categoria – composti da tutti gli esercenti le rispettive professioni”. 

Hanno inoltre la caratteristica di essere “enti consociativi ad appartenenza obbligatoria. I loro principali compiti sono la tenuta dell’albo e l’autogoverno della categoria professionale.

La recente legge 3/2018 ne ha ribadito la natura di “enti pubblici non economici” e ne ha disposto – al momento sulla carta – la trasformazione da “ente ausiliario” a “ente sussidiario” dello Stato senza però attribuire funzioni diverse dalla previgente normativa.
Le funzioni degli enti ordinistici sono relative ad assicurare “l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni e dell’esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva”. Compiti di mera natura professionale.

Sono inoltre “enti autarchici” in quanto si reggono sulle risorse economiche che derivano dai loro iscritti e, particolare non secondario, non sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. Non gestiscono, dunque, risorse pubbliche.
Sempre la vigente normativa pone uno specifico divieto – nella previgente disciplina implicito – di non svolgere “ruoli di rappresentanza sindacale”.
La scelta dell’esistenza degli ordini professionali è squisitamente politica. Il legislatore italiano ha deciso che le funzioni relative alle funzioni sopra descritte – autonomia, indipendenza, qualità della prestazione e norme deontologiche – meritino tutela collettiva a carico di un ente associativo professionale.
Il problema delle incompatibilità ordinistiche
La nuova normativa ordinistica, fissata dalla già citata legge 3/2018, fissa incompatibilità interne, in tema di rieleggibilità nella carica per un solo mandato, e incompatibilità esterne da individuare con apposito decreto ministeriale.
Avevamo già, in un precedente contributo ipotizzato le incompatibilità che, comunque, sono sul tavolo:
a) incompatibilità tra la carica ordinistica (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere) e quella di responsabile di organizzazione sindacale;
b) incompatibilità tra la carica ordinistica (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere) e altra carica elettiva locale e nazionale;
c) incompatibilità tra la carica ordinistica (presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere) e dirigenza di istituzioni e aziende pubbliche e private.
Il decreto ministeriale attuativo dovrà occuparsi di queste ipotesi di incompatibilità al momento non sussistenti.
Il rapporto tra ruolo nelle organizzazioni sindacali e nelle cariche ordinistiche
In alcune professioni – con particolare riferimento alla professione medica – il rapporto è sempre stato molto stretto. Nella situazione attuale il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici è anche vicesegretario di un importante sindacato nazionale dei medici di famiglia. Non è per altro l’unico: anche il presidente Omceo di Napoli riveste il doppio ruolo. Nella normativa attuale non sussiste alcuna incompatibilità normativa tra il ruolo ricoperto all’interno di un’organizzazione sindacale, anche di vertice, e le cariche ordinistiche.
Nonostante alcuni distinguo che vengono operati il rapporto tra l’appartenenza alle organizzazioni sindacali e la presenza, a vario titolo, negli organismi ordinistici sembra in via di ulteriore consolidamento. E’ evidente cogliere il tentativo di sommare sinergicamente le due posizioni.
Le uniche incompatibilità che alla data odierna possono rilevare sono relative agli statuti delle stesse organizzazioni sindacali che le possono prevedere. Problemi, dunque, interni alle singole sigle.
La incompatibilità tra l’appartenenza alle RSU e alle cariche ordinistiche
Il problema che si pone non è nuovo ed è tornato alla ribalta nelle recenti elezioni per le RSU. L’accordo quadro sul pubblico impiego del 1998 stabilisce che “la carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici”. Le questioni da affrontare sono molteplici e devono essere affrontate sia sul versante dell’interpretazione letterale che sul versante dell’interpretazione logica.
Sul primo versante vi è da domandarsi cosa si intenda per “carica” e in secondo luogo cosa si intenda per “organismi istituzionali”.
La formulazione della norma dell’accordo quadro non aiuta in quanto sembra confondere la mera appartenenza alle RSU – definita impropriamente “carica” – con le “cariche in organismi istituzionali” che per quanto riguarda gli ordini professionali sono convenzionalmente riconosciute nel presidente, nel vicepresidente, nel segretario e nel tesoriere (oltre che al presidente dei revisori). La carica impegna il ruolo associativo. Il singolo componente RSU è parte di un organismo collettivo spesso composto di decine di persone di orientamento plurale e contrapposto.
Ben più importante ci sembra l’analisi da porre con l’interpretazione logica che punta a capire quale pericolo volessero scongiurare i sottoscrittori dell’accordo quadro del 1998 e a chi si riferissero. In altre parole quale sia da considerare la vera ratio della norma.
Procediamo per gradi. Per “istituzione” volevano riferirsi alle classiche istituzioni rappresentative della collettività oppure intendevano anche gli “enti associativi”?
Le ragioni di un’incompatibilità risiedono, in generale, nella possibilità di incidere, attraverso le decisioni che la carica istituzionale prende nell’esercizio delle sue funzioni, su determinati assetti con risorse pubbliche. Il rischio di un conflitto di interessi è evidente. Nella definizione comune il rischio di conflitto si determina quando, anche potenzialmente, il titolare di una carica pubblica, può fare prevalere il proprio interesse privato a danno (economico) della collettività.
E’ del tutto evidente che gli ordini professionali non possono determinare tale conflitto per i motivi suesposti con particolare riferimento al loro essere “enti autarchici” non finanziati dalla collettività con il contemporaneo divieto di agire con lo specifico divieto di svolgere ruoli di rappresentanza sindacale.
Diverso può essere - e lo è! – a titolo esemplificativo, il ricoprire la carica di consigliere regionale, viste le dichiarate interferenze che possono sussistere tra i due ruoli.
E’ chiaro che stiamo parlando di un’incompatibilità di rilevare in sede di singola RSU e che non tocca l’ambito ordinistico.
La conclusione a cui possiamo arrivare è relativa alla non sussistenza di una incompatibilità tra l’ente associativo ordinistico e l’appartenenza a componente RSU in quanto del tutto carente dei presupposti tipici della incompatibilità e che abbiamo cercato di dimostrare con particolare riferimento alla natura strettamente associativa degli ordini, alla loro non interferenza con le attività sindacali e all’assenza del rischio del conflitto di interesse legato alla doppia appartenenza.
Una lettura costituzionalmente orientata della norma non può che portare a queste conclusioni.
Luca Benci

Giurista

 

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