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Contratto sanità. La Corte dei Conti boccia la mancanza di obiettivi premianti ed incentivanti

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 07/06/2018 vai ai commenti

AttualitàContratto Nazionale

E’ stato pubblicato il referto della Corte dei Conti sull’ipotesi di contratto del comparto sanità 2016-018, divenuta poi definitiva con la firma del 21 Maggio.

 

Le dodici pagine del documento redatto, mette in luce gli aspetti positivi, le novità e le ombre di questo contratto.

Vediamo dunque, nei diversi punti, cosa la Corte dei Conti ha promosso e cosa ha ritenuto fosse da bocciare.

 

Ad essere promosso il nuovo sistema delle relazioni sindacali, che delinea le nuove modalità relazionali tra parte datoriale e sindacati. Il nuovo sistema è basato sulla partecipazione e sulla contrattazione, integrativa. Nell’ambito della partecipazione, un ruolo centrale è stato attribuito al

Confronto” (art. 5), inteso come dialogo approfondito, non formalizzato, sulle materie rimesse a tale livello di relazione, finalizzato a restituire alle organizzazioni sindacali un ruolo di partecipazione costruttiva sulle determinazioni che l’azienda o l’ente intenderà adottare.

 

Passa positivamente al vaglio della Corte dei Conti anche la previsione di un Organismo paritetico per l’innovazione, allo scopo di attivare stabili relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione, innovazione e miglioramento dei servizi.

 

Innovativo è l’art. 6 dell’ipotesi di contratto (Confronto regionale), il quale dà la possibilità alle Regioni, nel rispetto dell’autonomia contrattuale delle aziende e degli enti, di emanare linee generali di indirizzo per lo svolgimento della contrattazione integrativa su alcune materie specifiche. Tra le materie rientra, in particolare, l’utilizzo delle risorse aggiuntive regionali, di cui all’art. 81, comma 4, lett. a), dell’ipotesi di contratto, le quali vanno ad incrementare i fondi del trattamento accessorio del personale.

 

L’ipotesi di contratto pone le basi per innovare il sistema di classificazione

professionale.

L’art. 13 introduce due nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, come avvenuto negli altri comparti.

L’elemento innovativo, rispetto al passato, è dato dalla previsione della tipologia generale degli incarichi funzionali correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza.

Nell’ambito degli incarichi funzionali vengono distinti un incarico di

organizzazione e un incarico professionale.

Entrambi sono attribuibili al personale del ruolo sanitario e dei profili di

collaboratore professionale assistente sociale ed assistente sociale senior di cui all’art. 16,nonché al personale appartenente ai ruoli amministrativo tecnico e professionale di cui all’art. 17.

 

Premiata anche a l’abolizione delle cd. “fasce di merito”, con previsione dell’attribuzione, ai dipendenti che conseguono valutazioni più

elevate, di una maggiorazione del premio individuale, che non potrà essere inferiore al 30 per cento del valore medio pro capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente.

Da ritenersi innovativi i congedi per le donne vittime di violenza (art. 39) e l’applicazione delle norme previste dal CCNL riferite al matrimonio o ai coniugi, anche in favore di ognuna delle parti dell’unione civile.

 

Cosa boccia la Corte dei Conti

 

La parte economica di questo contratto.

Ad avviso della Corte, al di là dei profili di compatibilità economica, non appare in linea con gli atti di indirizzo, in cui si sottolineava che le risorse contrattuali avrebbero dovuto essere distribuite secondo un criterio di proporzionalità tra le voci retributive.

Il riconoscimento di un emolumento perequativo una tantum (art. 78) da

corrispondere, per il solo periodo aprile-dicembre 2018, al personale già destinatario delle misure di cui all’art. 1, comma 12, della legge n. 190/20144

collocato nei livelli più bassi, non sembra, poi, realizzare del tutto nell’ipotesi di contratto in esame la propria finalità”.

Quindi, restando in argomento di perequazione, la Corte sottolinea che il contratto chiuso “dopo un lungo periodo di blocco e la riforma del pubblico impiego” abbia mancato uno degli obiettivi strategici della riforma della Pubblica amministrazione, declinato nell’accorpamento in soli quattro comparti di contrattazione di tutti i precedenti CCNL.

 

 

La premialità

A fronte di un’auspicata tendenziale omogeneizzazione dei trattamenti economici complessivi del personale delle pubbliche amministrazioni, nei fatti il riconoscimento di incrementi retributivi a regime nella misura del 3,48 per cento aumenta i differenziali retributivi preesistenti, non tanto fra i diversi quattro comparti, quanto nell’ambito dello stesso comparto”.

La Corte entra poi nel merito dei due fondi per il trattamento accessorio creati a sostituzione dei tre precedenti:

  • Fondo condizioni di lavoro e incarichi è legato alle scelte organizzative dell’ente

  • Fondo premialità e fasce, dedicato a supportare le politiche della premialità.

 

Ma le risorse del contratto “per il trattamento accessorio vengono destinate tutte all’incremento del ‘Fondo condizioni di lavoro e incarichi’ a decorrere dal 31 dicembre 2018 e a valere dal 1° gennaio 2019. Si tratta di un importo annuo pari a 91 euro pro capite, che genera un onere nel 2019 pari a circa 68 milioni di euro”. Con buona pace quindi della premialità.

 

da Quotidiano Sanità