Iscriviti alla newsletter

Infermiere Esperto. Il nuovo CCNL deludente, solo norme confuse e ritardi. Ecco perché

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 18/06/2018 vai ai commenti

Contratto Nazionale

Se credevate che il nuovo CCNL comparto sanità 2016-2018 sottoscritto il 21 maggio, avesse di fatto finalmente dato il giusto riconoscimento alle competenze avanzate, vi sbagliate.

Che fosse un Contratto deludente ce lo siamo detti un milione di volte e più lo rileggiamo, maggiori in termini numerici, sono le storture che cogliamo.

Sono anni che gli infermieri decantano e innalzano la bandiera delle competenze avanzate e specialistiche ed, anche stavolta nulla di fatto: in questo contratto la norma che dovrebbe istituire la figura dell’infermiere “senior” è decisamente astratta e poco concreta; l’infermiere specialista resta un’utopia, di seguito vi spieghiamo perché.

Sono due gli aspetti poco chiari:

Art 12 . Commissione paritetica

  1. presso l’Aran, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, con la partecipazione di rappresentanti designati dal comitato di settore, una specifica Commissione paritetica tra Aran e Parti firmatarie, alla quale sono affidati, in particolare, i seguenti compiti:

a)   individuare linee di evoluzione e sviluppo dell’attuale classificazione del personale, per la generalità delle aree professionali, verificando in particolare le possibilità di una diversa articolazione e semplificazione delle categorie, dei livelli economici e delle fasce; a tal fine, sarà operata una verifica delle declaratorie di categoria in relazione alle innovazioni legislative, ai contenuti del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, ai cambiamenti dei processilavorativiindottidalla evoluzione scientifica e tecnologica; sarà inoltre attuata una conseguente verifica dei contenuti professionali in relazione a nuovi modelli organizzativi;

b)  effettuare una analisi delle declaratorie, delle specificitàprofessionali e delle competenze avanzate ai fini di una loro valorizzazione;

c)   effettuare una analisideglistrumentipersostenerelosviluppodellecompetenzeprofessionalieper riconoscere su base selettiva il loro effettivo accrescimento, anche in relazione allo sviluppo della qualità dei servizi e dell’efficacia dell’intervento sanitario e sociosanitario;

d)  rivedere i criteri di progressione economica del personale all’interno delle categorie, in correlazione con la valutazione delle competenze professionali acquisite e dell’esperienza professionale maturata;

e)   verificare la possibilità di prevedere, in conseguenza dell’evoluzione normativa e del riordino delle professioni nell’ambito del sistema sanitario nazionale, con particolare riferimento all’istituzione della nuova area delle professioni socio-sanitarie di cui all’art. 5 della legge n. 3/2018, la suddivisione del personale nelle seguenti aree prestazionali:

-      Area delle professioni sanitarie;

-      Area delle professioni socio-sanitarie;

-      Area di amministrazione dei fattori produttivi;

-      Area tecnico-ambientale;

f)    delineare la funzione delle aree di cui alla lettera precedente nel modello di classificazione, configurandole come aggregazioni di profili aventi un carattere prestazionale finalizzato all’orientamento del risultato aziendale in termini di migliore efficienza ed efficacia degli interventi;

g)  individuazione di eventuali nuovi profili non sanitari (ad esempio: autisti soccorritori);

h)  valutare e verificare l’attuale sistema delle indennità in relazione all’evoluzione dei modelli di classificazione professionale.

 

La Commissione concluderà i suoi lavori entro il prossimo mese di luglio.

Art 16. Incarichi di funzione infermiere senior:

  • comma 6.L’incarico professionale, può essere di “professionista specialista” o di “professionista esperto”, tali compiti sono aggiuntivi e/o maggiormente complessi e richiedono significative, elevate ed innovative competenze professionali rispetto a quelle del profilo posseduto.
  • comma 7. Il requisito per il conferimento dell’incarico di “professionista specialista” è il possesso del master specialistico di primo livello di cui all’art. 6 della Legge n. 43/06 secondo gli ordinamenti didattici universitari definiti dal Ministero della Salute e il Ministero dell’Università, su proposta dell’Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie, ricostituito presso il MIUR con il decreto interministeriale 10 marzo del 2016 e sentite le Regioni.

 

Innanzitutto in relazione all’Articolo 12, la Commissione paritetica è stata attivata? Su cosa sta lavorando? Cosa mai riusciranno a produrre? Le aspettative non sono delle più rosee.

In merito all’articolo 16, fermo restando che sia poco comprensibile il comma 6, ma facendo riferimento al comma 7, quali sarebbero i Master che permetterebbero l’accesso al livello superiore?

Per adesso è solo uno il master universitario che ha ordinamenti didattici definiti dal Miur e dal Ministero della Salute, ovvero quello su “Cure Palliative e terapia del dolore”, definito con Decreto Ministeriale del 4 aprile 2012.

Un contratto questo che andrebbe rivisto, se non addirittura riscritto.

 

ph credit. dal web