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Contratti a termine. Le nuove regole secondo la bozza del Decreto dignità. Punto per punto cosa cambia

Maria Luisa Astadi
Maria Luisa Asta
Pubblicato il: 02/07/2018 vai ai commenti

Leggi e sentenze

Con il Decreto Dignità, che dovrebbe essere pronto entro la prossima settimana, si dichiara guerra al precariato.

Cambiano le regole dunque dei contratti a termine, tanto discussi nell’ultimo decennio di blocco del turnover.

Vediamo cosa e come cambia:

 

Durata del contratto a termine

Il contratto a termine può avere una durata massima di 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.

Con il decreto dignità le proroghe passano da 5 a 4.

Dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi, il lavoro può proseguire di fatto:

 

  • per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi)

  • per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi)

     

In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.

 

Se il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione di fatto, il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 30 o dei 50 giorni.

 

 

Periodo di pausa tra i due contratti a termine

Il decreto dignità non cambia questo aspetto che rimane tale:

Se il rapporto di lavoro cessa, e si intende stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto, il cosiddetto periodo cuscinetto, o stop and go, pari a:

 

10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi

20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.

 

Il mancato rispetto di questo periodo di pausa determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

 

Torna la Causale del contratto a Termine

Nel dettaglio, le causali che giustificheranno il contratto a termine, secondo la nuova bozza di decreto, sono:

 

  • esigenze temporanee ed oggettive

  • esigenze estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro

  • esigenze sostitutive

  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività

  • esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del ministero del Lavoro.

 

Contratti di somministrazione

Il ricorso a questo tipo di rapporto, in particolare, sarà possibile solo se i lavoratori interinali non supereranno il 20% dell’organico totale, come avviene già per i dipendenti a tempo determinato, mentre è vietato lo staff leasing, cioè la somministrazione a tempo indeterminato; anche per la somministrazione è previsto l’aumento dei contributi ad ogni rinnovo contrattuale.