Contratti a termine. Le nuove regole secondo la bozza del Decreto dignità. Punto per punto cosa cambia
Con il Decreto Dignità, che dovrebbe essere pronto entro la prossima settimana, si dichiara guerra al precariato.
Cambiano le regole dunque dei contratti a termine, tanto discussi nell’ultimo decennio di blocco del turnover.
Vediamo cosa e come cambia:
Durata del contratto a termine
Il contratto a termine può avere una durata massima di 36 mesi, comprensivi di eventuali proroghe.
Con il decreto dignità le proroghe passano da 5 a 4.
Dopo la scadenza del termine originario o validamente prorogato, o dopo il periodo di durata massima complessiva di 36 mesi, il lavoro può proseguire di fatto:
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per 30 giorni (se il contratto ha una durata inferiore a 6 mesi)
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per 50 giorni (se il contratto ha una durata maggiore di 6 mesi)
In queste ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al dipendente una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto, pari al 20%, fino al decimo giorno successivo, ed al 40% per ciascun giorno ulteriore.
Se il rapporto di lavoro oltrepassa il periodo di prosecuzione di fatto, il contratto si considera trasformato da tempo determinato a tempo indeterminato, a far data dal superamento dei 30 o dei 50 giorni.
Periodo di pausa tra i due contratti a termine
Il decreto dignità non cambia questo aspetto che rimane tale:
Se il rapporto di lavoro cessa, e si intende stipulare un nuovo contratto a tempo determinato, è necessario che trascorra un lasso di tempo tra il primo e il secondo contratto, il cosiddetto periodo cuscinetto, o stop and go, pari a:
10 giorni, se la durata del primo contratto è inferiore ai 6 mesi
20 giorni, se la durata del primo contratto è superiore ai 6 mesi.
Il mancato rispetto di questo periodo di pausa determina la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Torna la Causale del contratto a Termine
Nel dettaglio, le causali che giustificheranno il contratto a termine, secondo la nuova bozza di decreto, sono:
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esigenze temporanee ed oggettive
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esigenze estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro
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esigenze sostitutive
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esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili d’attività
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esigenze relative a lavorazioni e a picchi di attività stagionali, individuati con decreto del ministero del Lavoro.
Contratti di somministrazione
Il ricorso a questo tipo di rapporto, in particolare, sarà possibile solo se i lavoratori interinali non supereranno il 20% dell’organico totale, come avviene già per i dipendenti a tempo determinato, mentre è vietato lo staff leasing, cioè la somministrazione a tempo indeterminato; anche per la somministrazione è previsto l’aumento dei contributi ad ogni rinnovo contrattuale.